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Sentenza — n. 4889/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILAZZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/01/1978, avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uOto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI c); ha concluso chiedendo i Ci44., ~e~rt.,.R- 3 U-KAN 91-Asli2."(-Q4-: '4,0‘- ".59' 4 udito il dif sore

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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furto aggravato furto di lieve entità distrazione di valori patrimoniali delitto contro i beni infrazioni contro i beni culturali oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILAZZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/01/1978, avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uOto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI c); ha concluso chiedendo i Ci44., ~e~rt.,.R- 3 U-KAN 91-Asli2."(-Q4-: '4,0‘- ".59' 4 udito il dif sore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 22.3.2019 la Corte ch Appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Adrano, nei confronti di Milazzo Giuseppe, dichiarato colpevole del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen., assumendo che nella fattispecie in esame non sia configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, trattandosi di furto di 'tombini' che ha comportato la mera apprensione degli stessi, senza incidere sul bene asportato.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Dalla incontestata ricostruzione delle pronunce di merito si evince che i coperchi in ghisa, cd. chiusini, dei tombini furono sottratti asportandoli dai rispettivi pozzetti in cui avevano sede (essi furono 'smontati' - così testualmente nella sentenza impugnata - per poter essere portati via), lasciando evidentemente sprovvisti di copertura i tombini medesimi da cui furono tolti; sicchè deve concludersi per la configurazione dell'aggravante della violenza sulle cose. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte - qui condiviso - in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose qualora il soggetto usi, per commettere il fatto, energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (Sez. 5, Sentenza n. 641 del 30/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014 ) Rv. 25;7949 - 01, nella specie questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. nell'esportazione di una targa da un ciclomotore, condotta tale da immutare la destinazione del bene, dato che il ciclomotore privo di targa non può legittimamente circolare; cfr. altresì Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258725 - 01 che nel ribadire il principio testè indicato ha specificato che è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all' "amotio" della prima); e nella fattispecie in esame è evidente che la condotta è stata tale da immutare la destinazione del bene altrui, dato che il tombino privo del chiusino non può più assolvere la sua funzione in maniera consona rispetto alla destinazione.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/12/2021. Il Consi liere estensore Il Presidente Rerta Sessa Rosa Pezzullo ICORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE I