Sentenza — n. 4887/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa decisione impugnata è stata pronunziata il 15 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Napoli ed ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato Carmine Sepe per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla Transepe s.r.I., dichiara fallita dal Tribunale di Avellino il 4 febbraio 2010. La riforma in appello è consistita nell'applicazione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 2), legge fall. e nella rimodulazione in mitios delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4887/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo del reato distrattivo, giacché è plausibile che le somme distratte siano state utilizzate per le cure del figlio dell'imputato, coinvolto in un gravissimo incidente stradale. In ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, trattandosi di un'attività di trasporto per conto terzi, non si riesce a comprendere quali movimentazioni avrebbe mai potuto occultare Sepe, quando le uniche voci in bilancio sono le spese dei veicoli, per il carburante e per gli stipendi degli operai. 2.2.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEPE CARMINE nato a PALMA CAMPANIA il 16/10/1951 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 15 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Napoli ed ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato Carmine Sepe per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla Transepe s.r.I., dichiara fallita dal Tribunale di Avellino il 4 febbraio 2010. La riforma in appello è consistita nell'applicazione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 2), legge fall. e nella rimodulazione in mitios delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.
2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo del reato distrattivo, giacché è plausibile che le somme distratte siano state utilizzate per le cure del figlio dell'imputato, coinvolto in un gravissimo incidente stradale. In ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, trattandosi di un'attività di trasporto per conto terzi, non si riesce a comprendere quali movimentazioni avrebbe mai potuto occultare Sepe, quando le uniche voci in bilancio sono le spese dei veicoli, per il carburante e per gli stipendi degli operai. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso denunzia la mancata riqualificazione della fattispecie ascritta al prevenuto in quella di bancarotta semplice, dal momento che il danno non poteva definirsi di rilevante gravità e comunque, il contesto personale in cui i fatti si inquadrano doveva escludere l'elemento psicologico e far ritenere sussistente lo stato di necessità, perché Sepe aveva abbandonato tutto per curare il figlio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato quando sostiene la rilevanza scriminante delle necessità familiari dell'imputato, peraltro con un'argomentazione perplessa (si parla, infatti, di "plausibilità" nella destinazione del denaro alle cure del figlio). Invero tale giustificazione — di cui la Corte di appello ha tenuto conto nel commisurare la pena nei termini più bassi possibili — non può scriminare la sottrazione delle risorse della società alla garanzia patrimoniale dei creditori. Il ricorso è, poi, generico, quando giustifica le anomalie documentali sulla base del tipo di attività imprenditoriale svolta, non lasciando comprendere perché non fosse necessaria, per l'esercizio del trasporto per conto terzi, la corretta tenuta della contabilità.
2. Venendo al secondo motivo di ricorso, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la non rilevanza del danno non può giustificare l'invocata derubricazione, ma solo la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, u.c., legge fall. Avuto riguardo al contesto personale ancora una volta agitato a discolpa del prevenuto — per quanto degno di solidarietà umana, esso non può giustificare la scriminante dello stato di necessità, peraltro non invocata espressamente nell'atto di appello e neanche propugnata specificamente nel ricorso per cassazione, che avrebbe dovuto evidenziare l'attualità del pericolo del danno grave alla persona, l'inevitabilità aliunde di esso se non commettendo l'attività illecita e la proporzione del fatto con il pericolo cagionato. Il tema delle condizioni del figlio dell'imputato, al contrario, è prospettato in maniera del tutto vaga, sicché il ricorso va dichiarato, anche in parte qua, inammissibile. Sul crinale della genericità si colloca anche l'argomento di censura che concerne la mancanza del coefficiente soggettivo.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/12/2021. Il Consigliere estens