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Sentenza — n. 4872/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4872/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 gennaio 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 1° dicembre 2016, ha concesso ad Incerti Riccardo le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena inflittagli in anni due di reclusione, riducendo in pari durata anche le pene accessorie fallimentari e confermando nel resto la sentenza del primo giudice. 1.1. All' Incerti, in particolare, risulta contestato il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per aver acquistato dal Donati, socio accomandatario e amministratore unico della fallita "Studio Donati & associati s.a.s.", la quota pari al 3 3 °/o della "Rial s.r.l.", detenuta dal Donati medesimo, ad un prezzo corrispondente al valore nominale (euro 3333,33), di molto inferiore al valore reale della quota sociale di euro 300.000,00.

Regesto Legislator

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articolo 2313 c.c; Sentenza — n. 4872/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il quarto motivo di ricorso, in merito alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere il beneficio in questione, avendo l'imputato già ottenuto l'applicazione del beneficio con due condanne riportate per fatti commessi in epoca prossima al reato in contestazione. In proposito l'imputato sviluppa censure generiche, senza allegare elementi specifici, idonei a confutare la valutazione della Corte, che ha indicato espressamente le ragioni ostative di cui all'art.164 c.p..

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico irregolarità finanziarie truffa in materia di prestazioni danno patrimoniale procurato con astuzia flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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articolo 2313 c.c
E che la quota della Rial detenuta dal Donati fosse posta a garanzia dei creditori della società fallita discende dalla natura stessa della società fallita "Studio Donati s.a.s." in uno al ruolo di socio accomandatario del cedente, che, ai sensi dell'articolo 2313 c.c.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INCERTI RICCARDO nato a CAMPIGLIA MARITTIMA il 27/04/1966 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore Il difensore delle parti civili, avvocato Manasse, deposita conclusioni alle quali si riporta, unitamente alla nota spese. L'avvocato Bandinelli riportandosi ai motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 gennaio 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 1° dicembre 2016, ha concesso ad Incerti Riccardo le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena inflittagli in anni due di reclusione, riducendo in pari durata anche le pene accessorie fallimentari e confermando nel resto la sentenza del primo giudice. 1.1. All' Incerti, in particolare, risulta contestato il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per aver acquistato dal Donati, socio accomandatario e amministratore unico della fallita "Studio Donati & associati s.a.s.", la quota pari al 3 3 °/o della "Rial s.r.l.", detenuta dal Donati medesimo, ad un prezzo corrispondente al valore nominale (euro 3333,33), di molto inferiore al valore reale della quota sociale di euro 300.000,00.

I giudici di merito hanno ritenuto che tale operazione di vendita avesse natura distrattiva, pur tenendo conto della versione dell'accaduto resa dall'imputato - ossia che l'acquisto del 33.33% delle quote della RIAL di proprietà del Donati, al valore nominale di C 3.333,33, peraltro mai pagato, anziché al reale valore di oltre C 300.000, fosse stato effettuato con lo scopo, non solo di liberarsi di un socio rivelatosi inaffidabile, avuta contezza degli ammanchi riconducibili alla condotta del Donati (l'imputato infatti era anch'egli socio della RIAL, con il Donati), ma allo scopo anche di recuperare le somme che il Donati, quale amministratore della s.a.s. Studio Donati, gli aveva sottratto, facendosi consegnare somme rilevanti, al fine di provvedere al pagamento dei tributi dovuti, pagamenti mai effettuati.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Firenze, con atto a firma dell'Avv. Laura Franci, ha proposto ricorso l'Incerti, deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di affermazione della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della quota sociale della "Rial s.r.l."; invero, la stessa Corte di appello ha dato atto del fatto che la compravendita avvenne ad un prezzo inferiore al valore di mercato della partecipazione, al fine di restituire al ricorrente le somme sottrattegli dal commercialista Donati, accomandatario della fallita, ma tale condotta integra piuttosto il reato di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, comma 3, L.Fall., laddove le somme dovute in restituzione siano esigibili, come nel caso di specie, ovvero non integra alcun reato laddove il pagamento dell'imprenditore fallito sia volto ad estinguere un debito effettivo, atteso che il fatto che l'Incerti abbia poi presentato domanda di insinuazione al passivo per l'intero danno subito non vale ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; in definitiva, il fatto contestato va riqualificato nella fattispecie di bancarotta preferenziale e perciò dichiarato estinto per intervenuta prescrizione;2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta di concorso dell'extraneus Incerti nella bancarotta patrimoniale del Donati; invero, nonostante ai fini della ricorrenza del dolo di concorso nella bancarotta per distrazione sia sufficiente la consapevolezza e volontà dell' apporto alla distrazione operata dall'intraneus, senza necessità che vi sia conoscenza della situazione di dissesto della società poi fallita, nel caso in esame, tuttavia, la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione della ricorrenza dell'elemento psicologico; invero, non è emersa dall'istruttoria dibattimentale la volontà dell'imputato di dare alla quota della RIAL, di proprietà personale del Donati, una destinazione diversa da quella dovuta, privando la s.a.s. Donati di garanzie per i creditori; giammai l'imputato avrebbe potuto prevedere che tale atto si sarebbe ripercosso sul patrimonio della società poi fallita, alla luce del fatto che si è trattato della compravendita di un asset personale del Donati e che il fallimento della s.a.s. ha comportato come mera conseguenza anche il fallimento in estensione del socio; in definitiva nessuna prova può dirsi raggiunta sull'elemento psicologico, posto che egli ha agito soltanto per recuperare quanto gli era stato sottratto e non per depauperare ingiustificatamente la società; 2.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di sufficienza del dolo generico in relazione alla consapevolezza nell'extraneus della natura distrattiva degli atti realizzati; invero, alla luce dei principi della pronuncia di legittimità n. 47502 del 2012, lo stato di insolvenza quale evento del reato deve essere attinto dalla consapevolezza e volontà dell'agente e anche l'extraneus deve percepire e volere pure nella forma del dolo eventuale la lesione degli interessi dei creditori; nel caso di specie, la Corte non ha fornito alcuna motivazione volta a dimostrare che l'Incerti potesse avere contezza della situazione di dissesto della società del Donati al momento della condotta contestata, anzi ha reso una motivazione contraddittoria, poiché, da un lato, ha evidenziato come la consapevolezza delle difficoltà economiche della "Studio Donati & associati" emerse a partire dall'autunno del 2009, come dimostrato dalla datazione delle prime denunce dei clienti dello studio, oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi a dibattimento, e dall'altro ha evidenziato come al momento della consumazione del reato nel 2007 con l'operazione di compravendita della quote della "Rial", l'imputato non potesse non sospettare ma anzi ipotizzare lo stato di insolvenza della s.a.s. Donati; 2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la Corte di appello si è limitata a rilevare in via del tutto generica l'impossibilità di riconoscere all'Incerti tale beneficio di legge, perché già previsto da due precedenti pronunce di condanna.

Invero, la previa concessione della sospensione condizionale non osta tout court ad un successivo riconoscimento purché complessivamente non sia superata la soglia limite prevista dall'art. 163 c.p (Sez. 1, n. 30729 del 2013). CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.

1. Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente reitera la doglianza circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascrittogli, di concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione della quota pari al 33% della RIAL s.r.l. di proprietà del Donati, amministratore della fallita s.a.s. Studio Donati & C. Associati. 1.1.Invero, lo stesso ricorrente non contesta quanto addebitatogli, ossia l' "acquisto" dal Donati al valore nominale di C 3333,33 (peraltro mai corrisposto) della quota della Rial, avente valore di gran lunga superiore (ossia oltre euro 300.000,00), ma deduce che tale "acquisto" costituirebbe una sorta di "contropartita" all'impossessamento effettuato dal Donati delle somme di denaro versategli per i pagamenti per suo conto dei tributi, adempimenti però mai effettuati, sicchè si configurerebbe al più l'ipotesi della bancarotta preferenziale.

Tale deduzione, tuttavia, risulta sfornita di elementi a suo conforto, non avendo, peraltro, il ricorrente né allegato, né tantomeno prodotto nei giudizi di merito documentazione attestante gli esatti importi versati al Donati, il titolo di tali versamenti- ossia il pagamento delle imposte- e dunque la corrispondenza di essi, l'epoca dei versamenti, dovendo essi risalire all'evidenza ad un periodo antecedente alla cessione da parte del Donati delle quote della Rial all'imputato. 1.2. Ciò rende il credito asseritamente vantato dall'imputato nei confronti del Donati incerto e, quindi, non liquido ed esigibile, implicando in radice l'inconfigurabilità della dedotta fattispecie di bancarotta preferenziale.

Sul punto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della ricorrenza del delitto di bancarotta preferenziale, è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori (Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Rv. 273712). 1.3. Invece, nella fattispecie in esame correttamente è stata ravvisata nella condotta della cessione all'imputato della quota della Rial ad un "prezzo" inferiore del 90% circa rispetto al valore di mercato (di circa 300.000,00 euro come accertato dai veri consulenti nei procedimenti penali) l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Sul punto, è sufficiente richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). E che la quota della Rial detenuta dal Donati fosse posta a garanzia dei creditori della società fallita discende dalla natura stessa della società fallita "Studio Donati s.a.s." in uno al ruolo di socio accomandatario del cedente, che, ai sensi dell'articolo 2313 c.c. risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali dell'ente, ed ha quindi responsabilità illimitata per i debiti sociali.- 1.4.

Inoltre, il concorso nella bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento, in tanto è configurabile, in quanto l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011 Rv. 250409), o comunque abbia realizzato un apporto causale alla realizzazione dell'illecito (Sez. 3, n. 195 del 09/12/1991, Rv. 188871). Nel caso di specie la Corte territoriale, senza incorrere in vizi, ha adeguatamente dato conto dell'apporto causale alla realizzazione dell'illecito da parte dell'imputato, rendendosi cessionario dall'amministratore della società della quota di una società avente un ingente valore rispetto a quello nominale di acquisto.

2. Il secondo e terzo motivo di ricorso in merito all'elemento psicologico del reato si presentano del pari infondati. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in contestazione, avendo l'imputato all'atto dell'acquisto della quota della Rial piena conoscenza del valore notevolmente superiore di essa ed avendo anzi dichiarato alla G.di F. di aver partecipato a tale operazione quale contropartita del danno economico asseritamente subito dal Donati. Tale valutazione risulta del tutto corretta essendo palese, anche sulla base delle dichiarazioni dello stesso imputato la sua consapevolezza del fatto illecito e la qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico (cfr.

Cass., sez. 5^, 26/06/1990, Bordoni e altri; Sez. 5, n. 40332 del 2013; Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073; Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019 Rv. 277340), nonché emergendo la consapevole partecipazione al comportamento dell'"intraneus" estrinsecata in un apporto concreto (acquisto della quota) (Sez. 5, n. 7556 del 28/11/2012, Rv. 254653). 2.1. Contrariamente a quanto dedotto dall'imputato la conoscenza dello stato di dissesto dell'impresa da parte dell'extraneus che concorra nel compimento di operazioni distrattive non è necessaria al fine di integrare il dolo del delitto di bancarotta.

In tal senso è orientata la prevalente, più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che afferma come in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente " extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 Rv. 278156;

Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Rv. 271123; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059). Nel perimetro di tali principi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato all'Incerti.

4. Del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il quarto motivo di ricorso, in merito alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere il beneficio in questione, avendo l'imputato già ottenuto l'applicazione del beneficio con due condanne riportate per fatti commessi in epoca prossima al reato in contestazione. In proposito l'imputato sviluppa censure generiche, senza allegare elementi specifici, idonei a confutare la valutazione della Corte, che ha indicato espressamente le ragioni ostative di cui all'art.164 c.p..

5. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Pier Francesco Sica che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Pier Francesco Sica che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 1.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pr