Sentenza — n. 4852/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza del 19 novembre 2018 del Giudice di pace di Padova che aveva affermato la penale responsabilità di George Valentin Florea e di Manuel Pedron per i delitti di lesione personale commessi dagli imputati l'uno ai danni dell'altro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen; Sentenza — n. 4852/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Manuel Pedron, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali di George Valentin Florea in quanto, sebbene quest'ultimo fosse imputato di un reato collegato, la sua dichiarazione non era stata preceduta dall'avviso previsto dall'art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che durante il termine per la proposizione del ricorso in cassazione entrambi gli imputati hanno dichiarato, tramite i loro rispettivi difensori, a tal fine muniti di procura speciale, di voler rimettere le rispettive querele e di accettare l'altrui remissione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pedron Manuel, nato a Camposampiero il 12/05/1987 avverso la sentenza del 02/03/2020 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione della querela;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza del 19 novembre 2018 del Giudice di pace di Padova che aveva affermato la penale responsabilità di George Valentin Florea e di Manuel Pedron per i delitti di lesione personale commessi dagli imputati l'uno ai danni dell'altro.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Manuel Pedron, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali di George Valentin Florea in quanto, sebbene quest'ultimo fosse imputato di un reato collegato, la sua dichiarazione non era stata preceduta dall'avviso previsto dall'art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che durante il termine per la proposizione del ricorso in cassazione entrambi gli imputati hanno dichiarato, tramite i loro rispettivi difensori, a tal fine muniti di procura speciale, di voler rimettere le rispettive querele e di accettare l'altrui remissione.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che dal verbale dell'udienza in cui ciascun imputato ha deposto come teste a carico dell'altro imputato risulta che le loro deposizioni sono state precedute dall'avviso previsto dall'art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen..
4. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Dal verbale del 14 luglio 2020 redatto da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Stazione dei carabinieri di Padova Principale risulta che i difensori dei due imputati hanno dichiarato di volere rimettere le querele e di accettare l'altrui remissione di querela, cosicché il reato per il quale l'imputato ha riportato condanna è ormai estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
5. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Mdì\Vessic hlli CORTE DI CASSAZIONE 71/11,~ V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCE