Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, rejecting lack of motivation claims regarding witness identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for aggravated theft. The appellant argued the appellate court failed to properly evaluate witness credibility and confused photographic identification with personal recognition. The court rejected these claims, noting the conviction relied on a credible personal recognition by a witness who knew the defendant, which was consistent with official service notes rather than conflicting with them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellate court's reasoning is not illogical, provided the conviction rests on credible personal recognition by a witness known to the defendant, which does not require formal identification procedures under Art. 213.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Alami Abdellah, nato in Marocco il 04/07/1986 avverso la sentenza del 08/10/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore, avv. Paolo Antonini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 10 luglio 2018 del Tribunale di Mantova nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Abdellah El Alami per il reato di furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Abdellah El Alami, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità del teste che ha riferito di avere individuato nell'imputato uno degli autori del furto. Dall'annotazione redatta dal Sovraintendente Terenzio Grazioli, acquisita con il consenso delle parti, risultava che egli era intervenuto, unitamente ad altri due suoi colleghi, presso il negozio di telefoni cellulari al cui interno era stato commesso il furto ad opera di tre persone che, mentre fuggivano dal negozio, erano state temporaneamente bloccate dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ma erano poi riuscite a divincolarsi e a fuggire; due dei tre fuggitivi avevano, però, perduto sul posto vari documenti, tra i quali una fotocopia del permesso di soggiorno intestato all'odierno ricorrente e riportante una fotografia che corrispondeva ad uno dei soggetti che erano riusciti a fuggire.
Nel corso di una sua prima deposizione il Grazioli aveva riferito di essere giunto presso il negozio mentre gli altri suoi due colleghi, il Fiani ed il D'Ara°, si erano già allontanati per inseguire i fuggitivi. Il Grazioli, esaminato nuovamente, aveva invece affermato che egli ed i suoi colleghi avevano visto gli autori del furto uscire e li avevano immediatamente riconosciuti. La Corte di appello aveva motivato la conferma della sentenza di primo grado affermando che l'identificazione dell'odierno ricorrente quale uno degli autori del furto era avvenuta grazie alla fotografia persa da uno dei fuggitivi.
Sostiene allora il ricorrente che l'individuazione fotografica ha un valore probatorio diverso dalla ricognizione personale e che si fonda su un complesso di elementi che ne confermino l'attendibilità. Nel caso di specie l'attività investigativa non aveva consentito alcun vaglio sul processo identificativo dell'indagato, in quanto la verifica della correttezza dell'individuazione è preclusa dall'assenza di previe indicazioni somatiche circa i tratti e le fattezze dell'indagato, cosicché deve ritenersi affetta da nullità la individuazione effettuata dalla polizia giudiziaria nell'annotazione.
Peraltro, nella sentenza non si motiva in alcun modo sull'attendibilità di chi ha effettuato l'individuazione fotografica ed in particolare sull'attendibilità del Fia n i. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione. Il teste Fiani afferma di avere immediatamente riconosciuto l'El Alami quale autore del furto in quanto da lui già personalmente conosciuto e di essere certo del riconoscimento anche perché l'imputato era affetto da un evidente strabismo oculare, ma la sua deposizione appare in contrasto con l'annotazione di servizio in cui si afferma che l'individuazione dell'odierno ricorrente era avvenuta grazie alla fotografia.
La Corte di appello, omettendo di operare una corretta qualificazione delle prove sulle quali fondare la sua pronuncia, fornisce una motivazione illogica.
3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenzia che, secondo la motivazione della sentenza impugnata, l'identificazione dell'imputato è avvenuta sia tramite l'individuazione fotografica sia tramite la ricognizione personale, il che non sarebbe possibile in quanto o l'identificazione è avvenuta attraverso il confronto tra una fotografia e la persona ritenuta responsabile del fatto oppure tramite il riconoscimento di persona già nota alle forze dell'ordine, atteso che le due modalità non possono assolutamente coesistere.
4. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi, sono manifestamente infondati. Deve in primo luogo osservarsi che la Corte di appello, al fine di affermare che l'odierno ricorrente è uno degli autori del furto, non ha posto a fondamento della decisione la deposizione del teste Grazioli, che è stato ritenuto inattendibile, ma quella del teste Alessandro Fiani, che ha riferito di avere immediatamente riconosciuto nell'E! Alami uno degli autori del furto in quanto da lui già conosciuto ed affetto da strabismo oculare.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello si è pronunciata sull'attendibilità della deposizione del Fiani evidenziando che essa, a differenza di quella del Grazioli, non si poneva in contrasto con la annotazione di servizio, ma era da questa riscontrata; difatti, nell'annotazione si asseriva che l'El Alami era stato immediatamente riconosciuto anche grazie al permesso di soggiorno in cui erano riportati i suoi dati e la sua fotografia. La deposizione del teste ed il contenuto dell'annotazione non sono tra loro confliggenti, ma convergono nell'affermare che l'El Alami è uno degli autori del furto e si riscontrano vicendevolmente.
Né può sostenersi che il riconoscimento personale operato dal teste Fiani sia nullo in quanto non preceduto dalle formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen., atteso che nel caso di specie non si tratta di una mera individuazione fotografica o di una ricognizione formale, ma della commissione del fatto ad opera di un soggetto già conosciuto dal teste che si è limitato ad indicarlo come la persona da lui direttamente vista fuggire dal negozio ove era stato commesso il delitto. Il valore di tale prova poggia, quindi, essenzialmente sulla attendibilità del dichiarante, che è stata valutata e confermata dalla Corte di appello.
Ne consegue che non è ravvisabile alcuna carenza, contraddittorietà o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano M ri Vessichelli SSAZIONE