Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4836/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4836/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza del 19 maggio 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Marco Angelini per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo a) e per due ulteriori delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi b e c), e, unificati i vari reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità dei fatti di bancarotta ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. cit., la cui durata era stata fissata in anni dieci, e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, nonché al risarcimento del danno in favore del fallimento della Agenzia Metropolitana s.r.I., costituitasi parte civile, in favore della quale era stata assegnata una provvisionale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 192 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 4836/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
statuto dei funzionari appropriazione indebita di fondi funzione pubblica personale a contratto licenziamento del pubblico dipendente falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 192 cod. proc. pen
267 del 1942 e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento di una prova decisiva.
art. 415-bis cod. proc. pen
In ogni caso con la memoria depositata ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Angelini Marco, nato ad Arco il 22/04/1960 avverso la sentenza del 18/12/2019 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore dell'imputato, avv. Andrea Tomasi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza del 19 maggio 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Marco Angelini per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo a) e per due ulteriori delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi b e c), e, unificati i vari reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità dei fatti di bancarotta ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. cit., la cui durata era stata fissata in anni dieci, e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, nonché al risarcimento del danno in favore del fallimento della Agenzia Metropolitana s.r.I., costituitasi parte civile, in favore della quale era stata assegnata una provvisionale.

In particolare, la Corte di appello ha assolto Marco Angelini da una delle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo b) e ha ridotto l'entità della pena principale e quella delle pene accessorie fallimentari, rimettendo al giudice civile la quantificazione del danno da risarcire alla parte civile, riducendo la provvisionale e confermando nel resto la sentenza di primo grado. All'Angelini si contesta di avere, in qualità di amministratore di fatto della Agenzia Metropolitana s.r.I., dichiarata fallita il 22 agosto 2014, stipulando con la Civil Service s.n.c. di Finotti Susanna & C., quest'ultima in qualità di appaltatrice, un contratto per la fornitura di mezzi e servizi organizzati il cui corrispettivo era stato artatamente gonfiato, distratto la complessiva somma di euro 310.000,00, con conseguente falsificazione delle scritture contabili mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (capo a), nonché di avere distratto dal patrimonio della società poi fallita numerosi beni mobili trasferendoli dalla sede della fallita alla sede della Nova Agenzia Metropolitana s.r.I..

In esito al giudizio di secondo grado l'Angelini risulta, invece, essere stato assolto dall'imputazione di avere distratto dal patrimonio della società taluni contratti in corso di svolgimento o di aggiudicazione, il brand aziendale «Agenzia Metropolitana s.r.I.», il know how, programmi informatici e un sito internet e le caselle di posta elettronica mediante la simulazione di un contratto di affitto di ramo di azienda in favore della Nova Agenzia Metropolitana s.r.I., amministrata di fatto dallo stesso Angelini (capo b).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Marco Angelini, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati al capo a), lamenta la violazione degli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma nn. 1 e 2, r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento di una prova decisiva. 2.1.1.

La Corte di appello aveva ritenuto che la società Civil Service fosse una «scatola vuota» che non esercitava attività di impresa, ma serviva solo ad incassare in modo occulto i redditi conseguiti dall'attività di impresa esercitata tramite la Agenzia Metropolitana s.r.I..La difesa dell'imputato, al fine di dimostrare il contrario, aveva prodotto documentazione che la Corte di appello ha definito come «informe documentazione unilaterale, di natura non fidefacente e non confermata da testimonianze», senza tuttavia precisare a quali specifici documenti essa abbia riferito un siffatto giudizio e senza chiarire le ragioni sulla base delle quali è pervenuta a tale conclusione.

In realtà, la documentazione prodotta è costituita da estratti conto, un contratto registrato di locazione di immobile, due CUD del 2010, il libro cespiti della Civil Service e due visure camerali, ossia documenti fidefacenti e di formazione non unilaterale, cosicché il giudizio in tal modo espresso risulta di per se stesso intrinsecamente illogico, oltre che immotivato. E' illogica anche la parte della motivazione che subordina la efficacia probatoria di tali documenti ad una loro conferma testimoniale, sia perché questa è tendenzialmente meno attendibile della prova documentale, sia perché in atti vi sono testimonianze che confermano il contenuto della documentazione, come quelle della dott.ssa Carli, commercialista della Civil Service, e del geom.

Leonardi, dalle quali si evince che la predetta società non era una «scatola vuota», ma effettivamente prestava servizi a favore della fallita. Tali dichiarazioni risultano travisate. Inoltre, in sede di giudizio abbreviato non poteva pretendersi che la documentazione fosse confermata dalle deposizioni testimoniali di coloro che rappresentavano legalmente le imprese che avevano emesso le fatture o effettuato i pagamenti. In ogni caso con la memoria depositata ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. il difensore aveva chiesto che fossero sentiti gli amministratori delle altre società in favore delle quali la Civil Service aveva reso le sue prestazioni.

Quanto ai CUD, si era ritenuto che essi non valessero a dimostrare l'effettività delle prestazioni anche perché essi erano relativi a due impiegate che erano contemporaneamente dipendenti della Agenzia Metropolitana e doveva ritenersi che le stesse fossero state assunte dalla Civil Service solo per giustificare i pagamenti effettuati a quest'ultima società. In realtà, che le due impiegate lavorassero anche per la Civil Service e che per tale motivo venissero effettuati pagamenti a questa società era circostanza del tutto legittima che confermava l'effettività del contratto e delle prestazioni rese in attuazione dello stesso.

Anche i pagamenti erano effettivi, come risultava dagli estratti conto della Civil Service che presentavano entrate ed uscite e quindi attestavano anche i costi necessari alla produzione delle prestazioni rese a favore della fallita. Era, quindi da escludere che le somme versate dalla fallita alla Civil Service fossero state poi incamerate dall'Angelini. La Corte di appello aveva travisato il fatto, essendo la motivazione del tutto sganciata dalle risultanze processuali. 2.1.2. Ancora, talune parti della motivazione erano in contraddizione con altre affermazioni ivi contenute.

Mentre in relazione al delitto di cui al capo a) le opinioni delle impiegate della società fallita, sebbene non riscontrate, erano state ritenute sufficienti a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato, le medesime opinioni erano state giudicate insufficienti in relazione al delitto di cui al capo b). Inoltre, sebbene l'Angelini fosse stato assolto dall'imputazione di cui al capo b) in quanto il contratto di affitto di ramo di azienda era stato ritenuto valido ed efficace, egli era stato condannato per il delitto di cui al capo c) ed in particolare per avere distratto attrezzature informatiche, che avevano invece costituito oggetto del suddetto contratto di affitto di ramo di azienda. 2.1.3.

La Corte di appello aveva dato credito alle dichiarazioni dell'impiegata Jessica Fanti secondo la quale il contratto con la Civil Service era volto a non far figurare i proventi del lavoro dell'Angelini per evitare pignoramenti da parte dell'erario, essendo egli stato condannato per corruzione e turbata libertà degli incanti e dovendo per tale motivo risarcire la somma di euro 90.000,00, ragion per cui egli neppure poteva ricoprire formalmente ruoli amministrativi in seno alla fallita. Poiché l'Angelini è effettivamente stato condannato per tali reati, le dichiarazioni della Fanti sono state ritenute credibili.

In realtà, sostiene il ricorrente, tale conclusione è illogica, atteso che la Civil Service era stata creata ed era già operativa nel 2007, mentre i reati di turbata libertà degli incanti e di corruzione erano avvenuti nel 2008, come risultava dalla sentenza di condanna già irrevocabile di cui, nel ricorso per cassazione, si chiede l'acquisizione. L'Angelini, per poter definire il processo con il rito del patteggiamento, aveva estinto il proprio debito con l'erario versando a titolo di risarcimento la somma di euro 200.000,00 già nel dicembre 2018, precedentemente al periodo 2009-2010 cui si riferivano le dichiarazioni della Fanti.

Per affermare l'attendibilità della Fanti si argomenta in motivazione che la stessa è «a conoscenza diretta delle dinamiche interne delle due società», ossia della fallita e della Civil Service, e al contempo si cita un passo delle sue dichiarazioni in cui la Fanti ammette di non avere accesso ai rapporti bancari e finanziari della società, cosicché il giudizio da lei espresso, per cui la Civil Service era una «scatola vuota», risulta del tutto inattendibile.2.1.4. La Corte di appello aveva ritenuto provata l'accusa anche sulla base delle dichiarazioni di Susanna Finotti, ex moglie dell'imputato, e di Marco Sabatini, commercialista.

La Finotti si era limitata ad affermare di non avere amministrato la Civil Service e nella stessa sentenza impugnata si dava atto che la stessa non sapeva riferire circa l'effettività delle prestazioni rese dalla Civil Service a favore della fallita. Era, quindi, illogico affermare che le sue dichiarazioni confermassero che la Civil Service era una «scatola vuota». Il Sabatini aveva indicato diverse società che erano scatole vuote e tra queste non vi era la Civil Service, mentre la San 3ose Maria s.r.I., da lui indicata, era una società che locava alla Civil Service un immobile e che pertanto non poteva ritenersi non operativa. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo c), lamenta la violazione degli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento di una prova decisiva, in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione ai beni da lui asportati dalla sede della fallita nel giugno del 2013, mentre avrebbe in primo luogo dovuto accertare se i beni asportati fossero di proprietà della fallita, se tali beni fossero presenti nella sede della società poi fallita al momento dell'accesso dell'imputato e non lo fossero più dopo l'allontanamento dell'imputato dalla sede della società.

La motivazione della sentenza di secondo grado non ha fornito alcuna motivazione su tali questioni. La Corte di appello ha ritenuto che i beni sequestrati appartenessero alla fallita sol perché su di essi era apposta una targhetta con le iniziali «A.M.». In realtà, per verificare se i beni appartenessero alla fallita occorreva consultare il libro cespiti, in cui i beni sequestrati non figuravano, ma tale analisi era del tutto mancata. La Corte di appello si era basata sulla descrizione, risultante dalle sommarie informazioni acquisite, dei beni fisicamente presenti nella sede sociale, ma tale descrizione non provava che tali beni appartenessero alla fallita.

Dal confronto con il libro cespiti emergeva che solo alcuni dei beni descritti come presenti nella sede in realtà appartenevano alla fallita.L'imputato si era limitato a portare via dalla sede della società esclusivamente i beni a lui appartenenti per poi depositarli in un magazzino in uso all'arch. Bresciani. La circostanza che sui beni in sequestro vi fosse un adesivo con le iniziali «A.M.» poteva essere interpretata in vario modo, ma comunque era decisivo che i beni non risultavano dal libro dei cespiti. Nemmeno la Corte motivava in ordine alle ragioni per le quali doveva ritenersi che l'imputato si fosse appropriato anche dei beni risultanti dal libro dei cespiti.

In particolare, non si teneva conto che era stato ritenuto valido ed efficace il contratto di affitto di azienda, che aveva ad oggetto anche tali beni. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla provvisionale, atteso che dapprima si afferma che non è stato possibile quantificare il danno e poi si quantifica il danno in euro 10.000,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto alla documentazione offerta dall'imputato e ritenuta inidonea dalla Corte di appello, deve considerarsi che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte di appello esplicita le ragioni della sua irrilevanza. Peraltro, considerato che all'imputato viene contestato di avere distratto somme di denaro appartenenti alla società facendo figurare tali distrazioni come pagamenti eseguiti in favore della Civil Service a titolo corrispettivo di prestazioni di servizi in realtà mai avvenute, è del tutto irrilevante che gli estratti conto bancari attestino tali pagamenti oppure che l'oggetto della società Civil Service fosse la prestazione di siffatti servizi o che questa società avesse assunto a tal fine due dipendenti.

Atteso che le distrazioni, secondo la tesi accusatoria, erano state schermate da un contratto di appalto di servizi, così da apparire quali adempimenti di debiti verso la Civil Service, risulta evidente che non rileva affatto che le somme siano state corrisposte e siano pervenute alla Civil Service oppure che questa avesse formalmente assunto due dipendenti e neppure rilevano le visure camerali o il contratto di locazione di immobile. La prova non doveva avere ad oggetto i pagamenti o i contratti, ma l'effettività delle prestazioni rese e poiché, secondo quanto indicato nel ricorso per cassazione, le prestazioni della Civil Service attenevano a servizi amministrativi, cancelleria, pulizia dei locali, pagamenti di bollette ed altri servizi analoghi, la motivazione non appare illogica laddove viene data prevalenza, rispetto alle prove documentali offerte dall'imputato, alle deposizioni delle impiegate che, essendo addette a funzioni amministrative, si occupavano anche delle pratiche amministrative della Civil Service.

Per le medesime ragioni neppure rileva che la Fanti non avesse accesso ai rapporti bancari, stante l'irrilevanza delle mere movimentazioni bancarie, dovendo invece accertarsi l'effettività delle prestazioni della Civil Service. Relativamente all'omesso esame degli amministratori delle altre società in favore delle quali la Civil Service avrebbe reso le sue prestazioni, lo stesso imputato vi aveva rinunciato presentando la richiesta di giudizio abbreviato. Quanto alle dichiarazioni della dott.ssa Carli, commercialista della Civil Service, e del geom.

Leonardi, delle quali il ricorrente lamenta il travisamento, deve osservarsi che esse non hanno un contenuto certo ed inopinabile, cosicché la censura dell'Angelini attiene piuttosto alla valutazione del loro significato probatorio e quindi al merito del giudizio. In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406).

Peraltro, neppure il ricorrente allega le dichiarazioni di tali soggetti al ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 - dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053). Nel caso di specie il ricorso è privo della allegazione o trascrizione dei verbali delle prove che si assumono travisate o non correttamente valutate. Neppure questa Corte di cassazione può valutare il contrasto tra le dichiarazioni delle impiegate, sulla base delle quali il Tribunale e la Corte di appello hanno fondato il giudizio di penale responsabilità, e una sentenza di patteggiamento pronunciata a carico dell'Angelini e che questo, con il ricorso, ha chiesto di acquisire, non essendo consentito a questa Corte di cassazione il compimento di attività istruttoria attinente al merito.

Nemmeno assume rilievo decisivo che la Finotti non abbia saputo riferire alcunché sulle prestazioni rese dalla Civil Service e che il Sabatini, tra le società 14/ da lui indicate come «scatole vuote», non abbia espressamente indicato la Civil Service, atteso che nella motivazione della sentenza di secondo grado non si afferma che le dichiarazioni della Fanti sono riscontrate da quelle della Finotti e del Sabatini, ma semmai il contrario, ossia che le dichiarazioni della impiegata Fanti riscontrano quelle della Finotti, che aveva detto di non sapere riferire circa le suddette prestazioni, e del Sabatini, che per altro viene invocato solo per confermare che nella sede di Arco l'unica società operativa era la Agenzia Metropolitana.

Laddove poi si afferma la inattendibilità del Sabatini, la censura attiene al merito e non è, quindi, deducibile in questa sede di legittimità. Relativamente alla circostanza che le dichiarazioni delle due impiegate non siano state ritenute sufficienti per confermare la condanna per il reato di cui al capo b), deve osservarsi che l'assoluzione dalla corrispondente imputazione non dipende da una ritenuta inattendibilità delle due impiegate, ma dalla circostanza che il contratto di affitto di azienda è stato considerato non pregiudizievole per la massa dei creditori, cosicché non è ravvisabile la illogicità denunciata dal ricorrente.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza di secondo grado sulla base delle dichiarazioni dell'impiegata Mariateresa Lavia, l'Angelini, nel giugno 2013, aiutato da alcuni operai, fece portare via tutto l'arredo dell'ufficio, compresi i lampadari e le attrezzature tecniche, cosicché non vi può essere questione sulla individuazione dei beni rimasti nell'ufficio dopo detto trasloco. Quanto al libro dei cespiti, nella sentenza di primo grado si afferma che i beni indicati nel capo c) erano ivi menzionati e quindi è indubbio che la distrazione abbia ad avuto ad oggetto anche beni di proprietà della fallita.

Neppure risulta manifestamente illogico il ragionamento che ha indotto la Corte di appello a ritenere, sulla base delle dichiarazioni della Lavia, secondo la quale i beni della Agenzia Metropolitana s.r.l. recavano un adesivo con le iniziali «A.M.»., che i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza, che pure recavano un adesivo con dette iniziali, appartenessero alla fallita. Anche laddove si ritenesse che i beni costituenti «attrezzature informatiche» avessero costituito oggetto del contratto di affitto di azienda, deve rilevarsi che tra questi non sono compresi gli arredi, cosicché tale circostanza non vale ad escludere il delitto di bancarotta per il quale è stata pronunciata condanna.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rige