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Sentenza — n. 4830/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction, ruling nominal administrator liability remains despite 'puppet head' status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4830/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued he was merely a nominal administrator ('puppet head') and thus not liable, but the court found his failure to appear in court and his disinterest in the proceedings demonstrated active negligence. Consequently, the court ruled that formal appointment alone does not exempt an administrator from liability if they fail to supervise or present a defense.

Regesto Legislator

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Art. 2392 cod. civ.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: A nominal administrator remains liable for fraudulent bankruptcy if they fail to supervise delegated activities or present a defense, as formal appointment does not automatically exempt them from criminal responsibility.

Parole chiave

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nominal administrator liability fraudulent bankruptcy puppet head defense accounting books duty criminal responsibility personality bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 2392 cod. civ.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, amministratore formale della società fallita, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to Enrico Zambardi, articolando un unico motivo di ricorso e deducendo, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 2392 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018
civ., è il diretto destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili (così, Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C.
Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017
274166; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 Pastechi, Rv.
Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020
Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021
Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019
Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio; Sez.
Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018
34112 del 01/03/2019, Alessio; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, • < Mastroeni; Sez.
Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013
40176 del 02/07/2018, • < Mastroeni; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep.
Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005
257950; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bisogni Pasquale, nato a Catanzaro, il 25/2/1972 Avverso la sentenza del 23/5/2019 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 23 maggio 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 10 ottobre 2015, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni tre.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, amministratore formale della società fallita, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to Enrico Zambardi, articolando un unico motivo di ricorso e deducendo, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza in relazione alla contestata bancarotta fraudolenta documentale e sostenendo, sostanzialmente, che la Corte distrettuale, pur rifacendosi legittimamente per relationem alla decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile per il solo fatto di aver ricoperto siffatta carica, nonostante fosse emerso che egli era solo un prestanome, una "testa di legno" e che il vero amministratore della società era tale Antonio Cappello, unica persona con cui il curatore fallimentare, come riferito da quest'ultimo, aveva potuto interloquire prima che si rendesse irreperibile.

3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è privo di specificità in quanto meramente reiterativo di doglianze già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte d'appello.

4. Ed invero, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui l'assunzione solo formale della carica di amministratore non consente l'automatica esenzione di quest'ultimo, mera "testa di legno" dalla responsabilità per fatti di bancarotta documentale e ciò in base al rilievo che l'amministratore di diritto, in forza del disposto di cui all'art. 2392 cod. civ., è il diretto destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili (così, Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C. Rv. 274166; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 Pastechi, Rv. 271754).

Tale obbligo permane anche quando, ad esempio, la contabilità sia stata affidata a terzi forniti di specifiche cognizioni tecniche poiché l'amministratore formale deve, comunque, vigilare e controllare le attività svolte dai delegati e la sua responsabilità deve essere esclusa solo ove provi di aver fornito precise indicazioni poi da altri disattese (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Per altro verso, non può automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa sulla base dell'integrazione dell'elemento materiale del reato e della carica ricoperta attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280;

Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, • < Mastroeni; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). Ciò precisato, deve rilevarsi che i giudici di merito, nel ritenere in entrambi i gradi di giudizio la responsabilità dell'imputato per il reato a lui scritto, hanno fatto buon governo di tali principi e con motivazione logica e coerente, hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato non solo considerando l'assunzione meramente formale della carica da parte del ricorrente, ma stigmatizzando anche il comportamento di quest'ultimo che, nonostante l'avvenuta ricezione della raccomandata da parte del curatore, non si è mai presentato e non ha consegnato le scritture (che, come è emerso dall'istruttoria, erano state effettivamente istituite) e si è completamente disinteressato dei due gradi dì processo, essendo «rimasto assente in giudizio e con ciò [rinunciando] ad introdurre una propria versione dei fatti in chiave giustificativa».

Oltre a tali rilievi, poi, la Corte d'appello ha posto anche in evidenza lo scorretto e spregiudicato comportamento del ricorrente e dell'amministratore di fatto che, in considerazione delle vicende societarie (la vita brevissima della società che, costituita nel 2007, dopo aver raggiunto velocemente il fatturato di un milione e mezzo di euro per aver incamerato ricche commesse, fallisce poi improvvisamente, senza apparenti ragioni, lasciando un'imponente esposizione debitoria verso l'erario), «rende evidente che la società non sia stata altro che il mero tramite di facili incassi per chi l'ha gestita percependone gli utili senza addossarsene gli oneri, finalità a cui la sottrazione e l'occultamento delle scritture contabili non può che non apparire funzionale».

S. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021 w < Z EE O w LU Il C nsigliere estensore