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Sentenza — n. 4815/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal citing lack of motivation and discretionary sentencing review limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant argued the appellate court lacked motivation regarding the distinction between fraudulent and simple bankruptcy, as well as the equivalence of mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the lower court had already examined the missing accounting books and provided sufficient reasoning for the sentencing equivalence under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on alleged lack of motivation are inadmissible if the lower court has already addressed the issues or if the sentencing discretion is supported by sufficient reasoning regarding the adequacy of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation bankruptcy fraud sentencing equivalence appellate review discretionary judgment bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 216 I. fall.
Art. 217, comma 2 I. fall.
Precisa, infatti, la Corte distrettuale, dopo aver richiamato l'ampia motivazione in parte qua del giudice di primo grado, che non può accedersi alla richiesta di derubricazione poiché difetta l'elemento materiale della condotta prevista dall'art. 217, comma 2, I.
Art. 133 c.p.
E' sufficiente, dunque, che il giudice di merito, per adempiere al proprio obbligo di motivazione, «dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
E' sufficiente, dunque, che il giudice di merito, per adempiere al proprio obbligo di motivazione, «dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 2907 dell'8/3/2017, Galdi
Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/6/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Auricchio Massimiliano, nato a Napoli il 10/6/1975 Avverso la sentenza del 21/2/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 21 febbraio 2020, ha confermato la sentenza del 18 novembre 2013 resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, Massimiliano Auricchio per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2 e 219 I. fall. alla pena di anni due di reclusione e ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to Michele Liguori, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censura l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta documentale. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello si è limitata a richiamare la sentenza del Tribunale senza esaminare e motivare in ordine alla circostanza che la mera mancanza di libri e scritture contabili avrebbe dovuto essere ricondotta alla bancarotta semplice attesa l'insufficiente indagine in ordine alla "strumentalità soggettiva e alla finalizzazione oggettiva della condotta" richieste per la bancarotta fraudolenta documentale. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta l'omessa motivazione in ordine al% mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la mancanza di motivazione in relazione alla contestata bancarotta fraudolenta sostenendo sostanzialmente che la sentenza impugnata, pur rifacendosi legittimamente per relationem alla sentenza di primo grado, si limita ad aderirvi in termini del tutto apodittici. Orbene, tale censura è priva di pregio in quanto il ricorrente mostra di non aver letto nella sua interezza la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata che non si limita a ritenere l'esaustività, sia in fatto sia in diritto, della sentenza impugnata, ma, con riferimento a quanto devoluto, specifica ulteriormente, con chiarezza e in modo logico ed esaustivo, le altre ragioni (rispetto a quelle addotte dal giudice di primo grado) per cui non può riconoscersi, come invece auspicato dal ricorrente, l'ipotesi meno grave di bancarotta semplice.

Precisa, infatti, la Corte distrettuale, dopo aver richiamato l'ampia motivazione in parte qua del giudice di primo grado, che non può accedersi alla richiesta di derubricazione poiché difetta l'elemento materiale della condotta prevista dall'art. 217, comma 2, I. fall., in quanto tale norma ha riguardo alle sole scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214, comma 1, e 2421, cod. civ. Ed invero, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie, l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere, effettivamente e non solo formalmente, i tratti della sua gestione (conf.

Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/04/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. 5, n. 17426 del 13/03/2007 Ingegneri, Rv. 236640; Sez. 5, n. 8081 del 04/07/1991, Minuto, Rv. 188044). Tale evenienza si è verificata nella vicenda che qui ci occupa non essendo stati rinvenuti, come specificato nella sentenza di primo grado, il Libro Giornale, il Libro Inventari, il Registro dei beni ammortizzabili, i Registri Iva e parte del bilancio fallimentare. Null'altro è stato devoluto, con riferimento al motivo di ricorso qui proposto, all'esame del giudice d'appello e, pertanto, a questa Corte di legittimità è preclusa ogni diversa valutazione di questioni che non hanno costituito oggetto di gravame «dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 2907 dell'8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). 2, Parimenti inammissibile é il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, come chiarito da questa Corte nella sua massima composizione, «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). E' sufficiente, dunque, che il giudice di merito, per adempiere al proprio obbligo di motivazione, «dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

La Corte d'appello ha fatto buon governo di tali principi poiché, nel confermare la sentenza di primo grado, che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha valorizzato, richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., «la gravità del contegno dell'imputato che ha approfittato del proprio ruolo di liquidatore per appropriarsi di una somma di danaro ingente, in danno dei creditori». Ciò è sufficiente, attesa l'entità della pena inflitta, per giustificare la conferma del giudizio di equivalenza.

3. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mafro Mari essichelli CL