Cassation Court revokes criminal judgment due to defendant's death before final ruling, extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation revoked a prior judgment declaring an appeal inadmissible because the defendant had died before the final ruling. The court held that the death of the accused extinguishes the crime and renders the subsequent judgment legally nonexistent. Consequently, the procedural error regarding the defendant's absence was corrected by revoking the entire sentence rather than dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: The death of the accused before the final judgment extinguishes the crime, rendering the judgment legally nonexistent and necessitating its revocation by the court that issued it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MONTE ANGELO nato a CASERTA il 26/07/1976 Avverso la sentenza del 09/07/2019 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO. Con ordinanza in del 09 luglio 2019, la Settima sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Angelo Monte, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 12 settembre 2017. Successivamente a tale pronuncia, è pervenuta, in data 23 settembre 2021, nota del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - indirizzata alla Settima sezione penale - richiedente i provvedimenti di competenza in relazione alla morte dell'imputato, che risale, come da certificato allegato, all'il febbraio 2019, ovvero ad epoca anteriore a quella della pronuncia giurisdizionale.
In conseguenza, è stata di conseguenza fissata udienza ex art. 625 bis c.p.p.. La mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale (Sez. 6^, sent. n. 34400 del 2001). Talché, per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato, come fondamentale condizione di procedibilità e, poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, determinando, quella mancanza, l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo, così come ritenuto da questa Corte (cfr.
Sez. 6, sent. n. 4069 del 1999, rv. 214150), anteriormente all'introduzione del rimedio ex art. 625 bis c.p.p., il cui terzo comma prevede che l'errore materiale disciplinato dal primo comma può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di Cassazione in ogni momento (Sez. 5, ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Rv. 233636). L'ipotesi considerata - proprio per l'inesistenza giuridica della sentenza che essa determina - prescinde dalle condizioni di legittimazione disciplinate dal secondo comma del cit. art. 625 bis c.p.p., che parifica, quanto ad iniziativa, quella del Procuratore Generale a quella del "condannato" che, nella fattispecie in esame, è "inesistente", In ragione della dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, che rende inesistente la successiva sentenza, (Sez. 5, Ordinanza n. 29494 del 07/05/2018, Rv. 273330), questa va revocata.
Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541).
P.Q.M.
Revoca la sentenza di cui in premessa e, per l'effetto, disporne l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Maria Tere