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Sentenza — n. 4298/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4298/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen. il 23/02/2021, il Tribunale di Parma, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Leone Francesco Marino, imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla ditta individuale dichiarata fallita il 18/02/2013, la pena concordata di anni 2 e mesi 2 di reclusione e ha disposto ex art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. la revoca della sospensione condizionale applicata a favore dello stesso Marino con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Parma in data 11/03/2013 divenuto esecutivo in data 08/06/2013.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4298/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Leone Francesco Marino, attraverso il difensore Avv. Francesco De Luca, denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto la sentenza impugnata è intervenuta successivamente al decorso del termine di cinque anni di cui all'art. 163, primo comma, cod. pen. decorrente dal passaggio in giudicato del decreto penale di condanna, sicché non ricorrono le condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca del credito al consumo remissione della pena revoca del fallimento sanzioni pecuniarie recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINO LEONE FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 02/04/1954 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen. il 23/02/2021, il Tribunale di Parma, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Leone Francesco Marino, imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla ditta individuale dichiarata fallita il 18/02/2013, la pena concordata di anni 2 e mesi 2 di reclusione e ha disposto ex art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. la revoca della sospensione condizionale applicata a favore dello stesso Marino con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Parma in data 11/03/2013 divenuto esecutivo in data 08/06/2013.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Leone Francesco Marino, attraverso il difensore Avv. Francesco De Luca, denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto la sentenza impugnata è intervenuta successivamente al decorso del termine di cinque anni di cui all'art. 163, primo comma, cod. pen. decorrente dal passaggio in giudicato del decreto penale di condanna, sicché non ricorrono le condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena.

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonietta Picardi ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. In premessa, mette conto osservare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724) e che nel caso di specie il provvedimento che ha concesso il benefico è divenuto irrevocabile in data 08/06/2013, laddove per il reato successivamente giudicato, ossia quello oggetto del presente procedimento, il tempus commissi delictí va individuato nel 18/02/2013, sicché, sotto questo profilo, non sussistono — come del resto evidenziato dallo stesso ricorrente - profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

Profili, invece, ravvisabili nel decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza (o del decreto) che ha applicato il beneficio e la sentenza che ne dispone la revoca; infatti, «la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza», termine, questo, «che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione» (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333).

Nel caso di specie, il quinquennio dall'irrevocabilità del decreto penale di condanna era decorso al momento della pronuncia impugnata, sicché, nella parte in cui ha disposto la revoca del beneficio, la stessa deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore residente (\Angelo Caputo 73 essichelli (.7) y Ceitle Suprenyi. di Cas5.117,i0t1e