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Sentenza — n. 4290/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4290/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4290/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MARCO nato a NOVARA il 29/07/1973 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23/07/2021 il Tribunale di Potenza ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Marco De Luca, al fine di ottenere la restituzione degli strumenti e del materiale informatico oggetto di sequestro. Il Tribunale ha ritenuto che il mantenimento del vincolo probatorio apparisse necessario, non risultando effettuati i necessari accertamenti tecnici e che, comunque, era indispensabile evitare ex art. 321 cod. proc. pen. che la disponibilità degli strumenti consentisse all'imputato di commettere altri reati.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4290/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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sequestro di dati informatici documenti sequestrati revoca del sequestro gestione di diritti digitali abuso di un impianto per l'elaborazione di dati azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
Il Tribunale ha ritenuto che il mantenimento del vincolo probatorio apparisse necessario, non risultando effettuati i necessari accertamenti tecnici e che, comunque, era indispensabile evitare ex art. 321 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MARCO nato a NOVARA il 29/07/1973 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23/07/2021 il Tribunale di Potenza ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Marco De Luca, al fine di ottenere la restituzione degli strumenti e del materiale informatico oggetto di sequestro. Il Tribunale ha ritenuto che il mantenimento del vincolo probatorio apparisse necessario, non risultando effettuati i necessari accertamenti tecnici e che, comunque, era indispensabile evitare ex art. 321 cod. proc. pen. che la disponibilità degli strumenti consentisse all'imputato di commettere altri reati.

2. Nell'interesse del De Luca viene proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando la inverosimiglianza della necessità di accertamenti a distanza di tre anni dal sequestro e dopo che si è proceduto al rinvio a giudizio dell'imputato, aggiungendo che il parere negativo del p.m. era stato fondato su generiche ragioni di cautela processuale. La doglianza si conclude denunciando la violazione del diritto di difesa non potendo l'imputato avere piena conoscenza delle prove poste a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la giustificazione calibrata sulle esigenze preventive di cui all'art.321 cod. proc. pen. era inconferente rispetto al vincolo probatorio imposto sui beni.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha, infatti, più volte sottolineato che l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere impugnata autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, non risultando applicabile la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43778 del 10/10/2013, Raia, Rv. 257307 - 01; Sez. 5, n. 14715 del 07/03/2019, Zinni, Rv. 276506 - 0; di recente, sia pure in obiter, Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, R., Rv. 281114 - 0).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere