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Sentenza — n. 4264/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4264/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4264/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 settembre 2020, la Corte di appello di Venezia, rigettando la proposta di pena concordata, confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto Terence Orlando colpevole del delitto di cui agli artt.99, comma 4, 495 cod. pen., per avere, il 7 maggio 2015, declinato agli agenti della Polizia stradale di Vicenza le false generalità di Marcato Bryan nato il 12 giugno 1989 in Padova, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte riteneva infondata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti in occasione dei quali l'imputato aveva reso false generalità, avendole rese, nel corso delle indagini conseguenti ad un sinistro stradale con danni alle persone, in tre diversi momenti, a due uffici di Polstrada diversi (di Bassano del Grappa e di Vicenza) e all'accettazione dell'ospedale. Doveva poi considerarsi che, anche in relazione alle dichiarazioni rilasciate agli agenti delle forze dell'ordine, la parte riguardante le generalità non poteva ritenersi comunque inutilizzabile.

Regesto Legislator

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art. 64 cod. proc. pen, art. 495 cod. pen, art. 350 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4264/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile.1. Si è, infatti, già precisato che integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, colpito da mandato di arresto internazionale, fornisce false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione, in quanto l'indagato non può invocare la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perchè, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876).

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte informazione erronea uso di false generalità rappresentanza senza poteri diritti della difesa deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 64 cod. proc. pen
Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione della legge processuale, ed in particolare dell'art. 64 cod.
art. 495 cod. pen
Si è, infatti, già precisato che integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 350 cod. proc. pen
Peraltro, nel caso di specie, le false generalità erano state declinate in sede di raccolta delle sommarie informazioni rese dall'imputato alla Polstrada di Vicenza (le uniche citate nel manifesto d'accusa), ai sensi dell'art. 350 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORLANDO TERENCE nato a TRIESTE il 03/11/1988 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 settembre 2020, la Corte di appello di Venezia, rigettando la proposta di pena concordata, confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto Terence Orlando colpevole del delitto di cui agli artt.99, comma 4, 495 cod. pen., per avere, il 7 maggio 2015, declinato agli agenti della Polizia stradale di Vicenza le false generalità di Marcato Bryan nato il 12 giugno 1989 in Padova, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte riteneva infondata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti in occasione dei quali l'imputato aveva reso false generalità, avendole rese, nel corso delle indagini conseguenti ad un sinistro stradale con danni alle persone, in tre diversi momenti, a due uffici di Polstrada diversi (di Bassano del Grappa e di Vicenza) e all'accettazione dell'ospedale. Doveva poi considerarsi che, anche in relazione alle dichiarazioni rilasciate agli agenti delle forze dell'ordine, la parte riguardante le generalità non poteva ritenersi comunque inutilizzabile.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione della legge processuale, ed in particolare dell'art. 64 cod. proc. pen., per avere, i giudici del merito, considerato utilizzabili i verbali di interrogatorio del prevenuto, in cui lo stesso aveva reso false generalità senza però essere assistito da un difensore. Le dichiarazioni erano state raccolte dalla Polstrada di Bassano del Grappa, e da quella di Vicenza, a seguito di un sinistro stradale nel quale l'imputato stesso aveva patito delle lesioni. Non potevano poi, le stesse, essere ritenute delle dichiarazioni spontanee posto che era ne era appunto mancato il requisito essenziale, la loro spontaneità appunto. Si trattava pertanto di un'ipotesi di inutilizzabilità patologica (citava Cass n. 2989/2017, 4489/2014, 6346/2014, 2627/2013, 36596/2012), come tale sempre rilevabile in giudizio.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile.1. Si è, infatti, già precisato che integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, colpito da mandato di arresto internazionale, fornisce false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione, in quanto l'indagato non può invocare la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perchè, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876).

Un principio, quello dettato dalla ricordata pronuncia in relazione all'esecuzione di un mandato di arresto internazionale, di generale validità posto che il diritto al silenzio ed il diritto a non rendere dichiarazioni da parte dell'imputato, dell'indagato, o di chi deve essere ritenuto tale già emergendo nei suoi confronti indizi di reità, non comprende la possibilità di non riferire o di riferire il falso nel declinare le proprie generalità all'inquirente o al pubblico ufficiale che le richieda. Peraltro, nel caso di specie, le false generalità erano state declinate in sede di raccolta delle sommarie informazioni rese dall'imputato alla Polstrada di Vicenza (le uniche citate nel manifesto d'accusa), ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., in riferimento alle quali la loro mancata "spontaneità" risulta essere soltanto una mera congettura del ricorrente, in assenza di qualsivoglia dato concreto di conforto.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così