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Sentenza — n. 4261/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4261/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In ordine alla configurabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno, anche mediante le restituzioni, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen., esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio; non richiede, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), essendo sufficiente che si tratti di attività volontaria (Sez. 5, n. 57573 del 31/10/2017, Rv. 271872).

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen; Sentenza — n. 4261/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen., esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio; non richiede, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), essendo sufficiente che si tratti di attività volontaria (Sez. 5, n. 57573 del 31/10/2017, Rv. 271872).

Parole chiave

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indagine per furto furto di lieve entità ricettazione tentato furto rapina assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
Con sentenza del 21 luglio 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Roberto Cariello colpevole del delitto di cui all'art. 624 bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARIELLO ROBERTO nato a MILANO il 26/08/1965 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 21 luglio 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Roberto Cariello colpevole del delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., per essersi impossessato di una bicicletta sottraendola alla persona offesa che la deteneva nel cortile del condominio ove era posta la sua abitazione, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1.

In risposta ai dedotti motivi di appello e per quanto qui di interesse, la Corte distrettuale osservava - in merito all'invocata concessione della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. - che la stessa non poteva esser riconosciuta posto che la restituzione del mezzo al derubato era avvenuta ad opera di quegli operanti che l'avevano individuata nelle mani dell'imputato e non ad iniziativa del medesimo.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante disciplinata dall'art. 62 n. 6 cod. pen.. La si era negata affermando che la restituzione della bicicletta non era stata spontanea ma la conseguenza dell'intervento delle forze dell'ordine, e, invece, era stata solo l'indicazione dell'imputato circa il luogo ove l'aveva sottratta a consentire agli operanti di individuare la persona offesa e di provvedere a tale restituzione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. In ordine alla configurabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno, anche mediante le restituzioni, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen., esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio; non richiede, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), essendo sufficiente che si tratti di attività volontaria (Sez. 5, n. 57573 del 31/10/2017, Rv. 271872).

Se ne deduce allora che il fatto che la refurtiva fosse stata restituita al proprietario dalle forze dell'ordine non impedisce la configurabilità dell'attenuante quando tale restituzione sia la diretta conseguenza di un atto volontario dell'imputato, quale può essere considerato quello di fornire indicazioni precise sul luogo di commissione del fatto, tali da consentire l'individuazione della persona offesa e la conseguente restituzione della refurtiva. Ipotesi che ricorre nel caso di specie posto che solo grazie all'indicazione fornita dall'imputato circa il luogo in cui aveva consumato il furto (non altrimenti noto agli operanti e di difficile identificazione considerando che il mezzo, una bicicletta, non recava segni distintivi) si era potuti addivenire alla sua restituzione.

Resta però la considerazione che la mera restituzione della refurtiva, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine all'integrale ristoro della persona offesa dal reato, non consente di ritenere l'invocata attenuante posto che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità della stessa, il ristoro, mediante il risarcimento del danno, deve essere integrale, comprensivo quindi sia del danno patrimoniale sia del danno morale (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 17/02/2016, Minzolini, v. 265831 pronunciata proprio in una fattispecie in cui si era risarcito il solo danno patrimoniale; nello stesso senso Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021).

Né vi è ragione di ritenere che il risarcimento del danno, mediante le restituzioni piuttosto che a mezzo del versamento di una somma equivalente, non debba anch'esso contemplare il riconoscimento della voce di danno corrispondente a quello non patrimoniale. Così che, non risultando agli atti che tale, integrale, ristoro sia avvenuto (e non avendo il ricorrente neppure allegato di avere quantomeno offerto alla persona offesa l'ulteriore voce di danno, il danno non patrimoniale), il motivo di ricorso sulla configurabilità dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, mediante le restituzioni, difetta di specificità ed è pertanto inammissibile.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021. Il Cons