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Sentenza — n. 2778/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2778/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA SILVIA nato a TORRE DEL GRECO il 23/02/1995 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/ser/t.e le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO et et~e4,49 _e Ant2A4A2:?, udito il difer‘re

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2778/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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contributi di mantenimento provvisori spese di sostentamento trascuranza degli obblighi di mantenimento quota di comproprietà pigioni incassate reddito sufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
art. 275 cod. proc. pen
pen., dell'art. 275 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
art. 606 cod. proc. pen
e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA SILVIA nato a TORRE DEL GRECO il 23/02/1995 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/ser/t.e le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO et et~e4,49 _e Ant2A4A2:?, udito il difer‘re

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 12.5.2021 il Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata, anche, nell'interesse di Coppola Silvia, tesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo delle quote della società New Service SRL, dell'intero patrimonio aziendale e di diversi altri beni, ha revocato il sequestro limitatamente ad alcuni dei beni sottoposti a vincolo. 2.Ricorre per cassazione Coppola Silvia, tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo - relativamente ai beni residuati in sequestro ossia alla quota del 50% intestata alla ricorrente dell'immobile ubicato in San Giorgio a Cremano e alla quota della società New Service SRL - l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., dell'art. 275 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.

Evidenzia, innanzitutto, che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, come di recente ribadito da questa Corte, devono essere rispettati anche per le misura cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice in sede di applicazione delle cautele reali. Rappresenta, poi, che nel caso di specie, a fronte della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza affermata con riferimento alla misura personale, il tribunale ha confermato la sussistenza della ipotizzata "sproporzione reddituale del nucleo familiare " relativamente all'acquisto dell'immobile di San Giorgio a Cremano via Tufarelli, nonostante Coppola Silvia avesse in sede di riesame dimostrato "per tabulas" che il padre Coppola Alberto, nel corso degli anni che vanno dal 2007 al 2016 (data in cui è stato acquistato il detto immobile), ha percepito redditi e finanziamenti che possono ampiamente giustificare l'acquisto dell'immobile con proventi leciti, dichiarati e non riferibili ad alcuna attività criminosa.

Il tribunale ha del tutto ignorato i documenti allegati e quanto prospettato dalla difesa e si è limitato ad affermare che le vincite allegate agli atti sarebbero di dubbia autenticità; ciò peraltro senza che sia stata mai avanzata alcuna istanza di disconoscimento di tale documentazione. Si contesta altresì il fatto che la motivazione impugnata continui a fare riferimento ad una strumentalità della società New Service per favorire gli interessi economici della cosca Moccia che avrebbe apportato ingenti risorse in detta società meglio identificate nell'apporto di capitale per euro 500.000,00 che in realtà non è stato mai effettuato materialmente, così come dimostrato dalla difesa con la produzione di due polizze fidejussorie che avrebbero dovuto garantire il versamento del citato capitale sociale, mai versato.In ogni caso la indicata società non può reiterare il reato, essendosi anche dimostrato che l'indagata si è immediatamente dimessa dalla carica di amministratrice della stessa già all'indomani della notifica dell'ordinanza cautelare personale e reale, sicchè l'ordinanza impugnata è carente anche in punto di peruculum in mora.

E' certo, poi, che Coppola Silvia è estranea al clan Moccia, e il solo rapporto con il Moccia è insufficiente per giustificare una qualsiasi misura cautelare reale laddove nel caso di specie si parte proprio dal presupposto che si verta nell'ipotesi dell'imprenditore colluso con la mafia. Indi si conclude che, risultando dimostrata per tabulas la liceità della provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile e delle quote societarie, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con ogni conseguenza di legge.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca e, in parte, anche perchè deduce vizi di motivazione non deducibili in cassazione in relazione al tipo di provvedimento impugnato avente ad oggetto decreto di sequestro, e ciò essendo espressamente previsto dall' art. 325, comma 1, del codice di rito. Ed invero, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01). Ed ancora, come è stato precisato da altra pronuncia di questa Corte, in caso di misure cautelari reali, l'omesso esame di punti della decisione si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen., solo nel caso in cui si tratti di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro (Sez. 3, Sentenza n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011).Col ricorso in scrutinio si assume, invece, innanzitutto, che la motivazione sia contraddittoria, illogica e carente per avere il tribunale, pure a fronte della produzione documentale della difesa, ritenuto accertata la sproporzione reddituale del nucleo familiare rispetto all'acquisto dell'immobile in questione, limitandosi a qualificare "di dubbia autenticità" i documenti attestanti le provviste finanziarie lecite della famiglia della ricorrente.

Ebbene, tale impostazione è evidentemente tesa a svalutare la valutazione svolta dal giudice della cautela che si appalesa, invece, completa ed esaustiva se solo si considera il complessivo contenuto del provvedimento impugnato; questo, dopo le premesse sulla configurabilità dei reati contestati (con la precisazione che la misura personale applicata alla ricorrente era stata revocata solo per la carenze delle esigenze cautelari), quanto al punto specifico relativo all'immobile di San Giorgio a Cremano, non si limita ad affermare ciò che indica la difesa, ma argomenta evidenziando come esso sia stato acquistato nel 2016 da Coppola Silvia al prezzo di euro 130.000,00 pur risultando la stessa priva di autonoma capacità reddituale (anche a voler tener conto delle vincite lottomatica e Sisal prodotte dalla difesa di dubbia autenticità); e ha concluso che pertanto tale bene dovesse ritenersi acquistato coi proventi dell'attività illecita del padre, Coppola Alberto, i cui redditi dichiarati per quell'anno erano inferiori alla soglia di povertà relativa.

Sicchè deve concludersi che in parte qua il ricorso è inammissibile non solo perché deduce vizi di motivazione non azionabili nella presente sede di legittimità ma anche perché aspecifico, essendo ben più ampia la motivazione posta dal tribunale a sostegno della conferma del sequestro del bene in questione; avendo tra l'altro il tribunale anche precisato che, come emerso dalle intercettazioni, il bene è solo formalmente intestato alla ricorrente, dal momento che era il padre della stessa ad avere la disponibilità materiale di esso e ad assumere le decisioni che lo riguardano o a pagare le relative imposte all'Agenzia delle Entrate (circostanza questa che a rigore comporterebbe la carenza di interesse a ricorrere da parte della Coppola trattandosi di bene in realtà di altri).

In ogni caso, ne consegue che poco rileva, ai fini che occupano, la specifica posizione della ricorrente rispetto alla consorteria criminosa facente capo ai Moccia di Afragola, trattandosi di immobile caduto in sequestro ai sensi dell'art. 12-sexies, ora 240-bis cod. pen., in quanto bene suscettibile di confisca obbligatoria in considerazione della probabile condanna del soggetto che di quel bene dispone per talune tipologie di reato cd. spia ritenuti dal legislatore particolarmente allarmanti (tra i quali anche quelli di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, di trasferimento fraudolento di valori, di impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio, tutti aggravati dall'art. 416 bis.1 cod. pen., come contestati, nella vicenda cautelare in esame, a Coppola Alberto, ai capi 1, 2, 3, 4 delle imputazioni provvisorie e alla ricorrente limitatamente ai delitti di cui ai capi 2 e 3).

Anche in relazione alle ulteriori doglianze deve rilevarsi la loro genericità, avendo il tribunale proceduto ad una puntuale ricostruzione dei rapporti intercorsi tra Coppola Alberto, e Moccia Antonio, ponendo in evidenza come il primo, quale imprenditore affiliato al clan Moccia, abbia investito ingenti capitali, provento degli affari illeciti, per conto dell'associazione e come lo strumento utilizzato dal Moccia per infiltrarsi nel mondo economico sia stato quello di entrare occultamente in società di fatto con il Coppola proprio attraverso la interposizione della New Service s.r.I., appositamente costituita - con capitale sociale pari a 500.000,00 euro che dalle indagini risulta interamente versato - dallo stesso Coppola (quota del 10%) con sua figlia, Coppola Silvia, (quota del 90%), che ne era anche l'amministratrice formale.

Quanto poi al sequestro della società New Service s.r.I., che coinvolge, come detto, quali detentori pro quota dell'intero capitale sociale sia l'indagato Coppola Alberto sia la figlia, Coppola Silvia, il tribunale ha innanzitutto precisato che in tal caso il G.I.P. ha correttamente valorizzato la funzione impeditiva della cautela reale più che il profilo dell'illecita accumulazione patrimoniale, essendosi voluto attraverso la misura applicata impedire che tale struttura societaria fosse utilizzata per aggravare le conseguenze del reato associativo contestato e per commettere ulteriori reati di reimpiego o autoriciclaggio, dal momento che è stato dimostrato attraverso le acquisizioni investigative che è proprio mediante la New Service che venivano realizzate dagli indagati le operazioni di reimpiego e riciclaggio di denaro di illecita provenienza; trattandosi di bene-strumento del reato esso è suscettibile di apprensione indipendentemente da chi ne sia il titolare formale purchè esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato; e quanto al periculum in mora si è specificato che esso è ravvisabile, tenuto conto della stessa natura del bene e della funzione a cui ha assolto rispetto ai fatti illeciti contestati agli indagati, sicchè il suo mantenimento nella disponibilità degli indagati costituirebbe pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori reati; e ciò - evidentemente - di là delle intervenute dimissioni dalla carica di amministratrice formale della società rassegnate dalla Coppola all'indomani dell'esecuzione della misura cautelare, essendo stata la società - secondo la esaustiva ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato - lo strumento di cui si sono serviti gli indagati, e non solo la Coppola, per portare avanti i loro, comuni, illeciti interessi.

Quanto infine alle asserite violazioni di legge è solo il caso di osservare che si deduce solo genericamente la lesione del principio di proporzionalità ed adeguatezza del sequestro senza minimamente ancorare la doglianza al caso di specie.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così