Ordinanza — n. 2771/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da IZZO VINCENZO nato a Torre Annunziata il 5.1.1976 DELLA RAGIONE VINCENZO nato a Torre Annunziata il 23.6.1993 avverso la sentenza n. 1765/21 del 13.9.2021 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; FATTO E DIRITTO 1. Gli imputati ricorrono, con separati atti, contro la suddetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui a ciascuno di essi è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 700 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis c.p. e 582 c.p. per uno "scippo" del borsello, commesso mentre si trovavano a bordo di un motoveicolo in movimento, ai danni di Perna Mario che si trovava sulla pubblica via, facendo cadere a terra la parte offesa con conseguenti lesioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 624-bis c.p, art. 129 c.p, art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2771/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente Della Ragione, a mezzo dell'avv Vincenzo De Lucia del Foro di Napoli, deduce sempre con un motivo, violazione dell'art. 606 lett.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da IZZO VINCENZO nato a Torre Annunziata il 5.1.1976 DELLA RAGIONE VINCENZO nato a Torre Annunziata il 23.6.1993 avverso la sentenza n. 1765/21 del 13.9.2021 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; FATTO E DIRITTO 1. Gli imputati ricorrono, con separati atti, contro la suddetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui a ciascuno di essi è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 700 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis c.p. e 582 c.p. per uno "scippo" del borsello, commesso mentre si trovavano a bordo di un motoveicolo in movimento, ai danni di Perna Mario che si trovava sulla pubblica via, facendo cadere a terra la parte offesa con conseguenti lesioni.
2. Il ricorrente Izzo, a mezzo del difensore avv. Antonio Usiello del Foro di Noia, che ha nominato sostituto processuale l'avv. Luigi Carbone del Foro di Noia, deduce, con un motivo, violazione dell'art. 606 lett.
c) in riferimento all'art. 129 c.p.p. per nullità della sentenza. Il provvedimento impugnato di applicazione della pena non ha previamente valutato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
3. Il ricorrente Della Ragione, a mezzo dell'avv Vincenzo De Lucia del Foro di Napoli, deduce sempre con un motivo, violazione dell'art. 606 lett.
c) in riferimento all'art. 129 c.p.p. per mancanza della motivazione. La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione per non avere il giudice esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto non sussistenti i presupposti di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
4. I ricorsi sono inammissibili.
5. Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: "all'espressione della volontà dell'imputato"; "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame. Da ciò consegue che non è consentito il motivo con cui si articolano i ricorsi dei due imputati, aventi ad oggetto il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 4.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30.11.2021 Corte Suprema di Cassgziont Il Consigliere Estensore Sez. V" Penale Il Presidente drea enegoni) Deposi -1 in C (Enri