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Sentenza — n. 2729/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2729/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: GIOVANNINI MIRKO nato a SUZZARA il 05/11/1981 POSANTI GASPARE nato a RIBERA il 29/07/1981 avverso la sentenza del 20/10/2020 del GIUDICE DI PACE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

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Sentenza — n. 2729/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Ciò posto, tuttavia, preso atto della procedibilità d'ufficio, in ragione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 582, secondo comma, cod. pen., si osserva che proprio il fatto che la condotta non sia sussunnibile nello spettro operativo della previsione appena menzionata, esclude la competenza del giudice di pace.

Parole chiave

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altri capi d'accusa motivi di cassazione azione civile lesione al piede modificazione delle conclusioni procedura di revisione penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: GIOVANNINI MIRKO nato a SUZZARA il 05/11/1981 POSANTI GASPARE nato a RIBERA il 29/07/1981 avverso la sentenza del 20/10/2020 del GIUDICE DI PACE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20/10/2020 con la quale il giudice di pace di Mantova ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di Mirko Giovannini e Gaspare Posanti per il reato di lesioni commesso in danno di Joel Nicolas Zapata lerez. Rileva il ricorrente che il reato, poiché commesso da più persone riunite, è procedibile d'ufficio, ai sensi degli artt. 582, secondo comma, e 585 cod. pen., senza che, in contrario, rilevi la mancata indicazione di quest'ultima previsione nel capo d'imputazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01).

Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01 hanno chiarito, al riguardo, che la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (v., anche, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Da quest'ultima condizione discende che l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse.

Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato. Nella prospettiva appena delineata, è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono, come appunto nella specie (nella quale si discute della circostanza del fatto commesso da più persone riunite), in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Ciò posto, tuttavia, preso atto della procedibilità d'ufficio, in ragione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 582, secondo comma, cod. pen., si osserva che proprio il fatto che la condotta non sia sussunnibile nello spettro operativo della previsione appena menzionata, esclude la competenza del giudice di pace.

Infatti, l'art. 4, comma 1, lett.

a) del d. Igs. 28/08/2000, n. 274 attribuisce a quest'ultimo solo i delitti di cui all'art. 582, «limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte». Ne discende che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per quanto di competenza. Così deciso il 13/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Stefanp alla- Corte Suprema di Casi Sez. VA Pena