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Sentenza — n. 2723/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming assault fine was lighter than threat fine due to statutory maximums.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the threat charge was incorrectly identified as the more serious offense because the assault fine appeared lower than the threat fine. The court rejected this, noting that the statutory maximum for the threat offense (€1,032) exceeds that for assault (€309), making the threat charge legally the more serious one.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma 2 cod. pen.; Art. 613 cod. pen.: When the statutory maximum penalty for one offense exceeds that of another, the former constitutes the more serious crime for sentencing purposes, rendering an appeal challenging this determination inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure More Serious Offense Statutory Maximum Penalty Appeal Inadmissibility Sentencing Comparison minaccia nel diritto penale aggravamento della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma 2 cod. pen.
Sostiene che erroneamente sia stato individuato il reato di minaccia come più grave, in quanto, essendo state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 612 comma 2 cod.
Art. 613 cod. pen.
art. 612 comma 2 cod. pen
Sostiene che erroneamente sia stato individuato il reato di minaccia come più grave, in quanto, essendo state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 612 comma 2 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCARDI Rosanna, nata a Genova il 21/06/1988 avverso la sentenza del 23/01/2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Riccardi Rosanna, Avv. Andrea Guido, ricorre per cassazione per saltum avverso la sentenza emessa il 23/01/2020 dal Tribunale di Genova, che ha condannato l'imputata alla pena di C 500,00 per i reati di minaccia grave e percosse, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla individuazione del reato più grave. Sostiene che erroneamente sia stato individuato il reato di minaccia come più grave, in quanto, essendo state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., la pena base sarebbe quella pecuniaria prevista dal 1° comma, e sarebbe più grave la pena prevista dal reato di percosse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la pena pecuniaria prevista per il reato di minaccia è la multa "fino a euro 1.032", mentre quella prevista per il reato di percosse è "fino a euro 309". Sicché, pur prescindendo dal profilo della carenza di interesse, è corretta la determinazione della pena formulata dal giudice di merito, e la doglianza è manifestamente infondata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 07/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Ger abeone 1Li^r-A C c Corte Suprema di Cassaziotic Sez. Pen