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Sentenza — n. 2717/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2717/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 14.04.2021, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 12.02.2020 - con la quale Massarelli Giuseppe era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt. 81 c.p. e 595 comma 3 c.p. per avere, attraverso reiterate azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso ripetutamente la reputazione di Carrieri Cosimo - ha dichiarato invece il Massarelli colpevole del reato ascrittogli, rinvenendo nelle sue dichiarazioni una sostanziale ammissione della paternità delle sconvenienti affermazioni oggetto del giudizio e ritenendo elemento oggettivamente apprezzabile ai fini della riferibilità allo stesso delle offese oggetto di giudizio l'assenza di qualsivoglia denuncia all'autorità giudiziaria di abusivo utilizzo del suo profilo.

Regesto Legislator

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artt. 81 c.p, art. 192 comma 2 c.p; Sentenza — n. 2717/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Vincenzo Senatore, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.In data 11.10.2021 la difesa del Massarelli ha depositato atto di remissione della querela sporta da Carrieri Cosimo nei confronti dell'imputato..

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace accuse di abuso principio accusatorio diffamazione punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

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artt. 81 c.p
Con sentenza emessa in data 14.04.2021, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 12.02.2020 - con la quale Massarelli Giuseppe era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt. 81 c.p.
art. 192 comma 2 c.p
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSARELLI GIUSEPPE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 29/09/1981 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 14.04.2021, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 12.02.2020 - con la quale Massarelli Giuseppe era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt. 81 c.p. e 595 comma 3 c.p. per avere, attraverso reiterate azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso ripetutamente la reputazione di Carrieri Cosimo - ha dichiarato invece il Massarelli colpevole del reato ascrittogli, rinvenendo nelle sue dichiarazioni una sostanziale ammissione della paternità delle sconvenienti affermazioni oggetto del giudizio e ritenendo elemento oggettivamente apprezzabile ai fini della riferibilità allo stesso delle offese oggetto di giudizio l'assenza di qualsivoglia denuncia all'autorità giudiziaria di abusivo utilizzo del suo profilo.

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione il Massarelli, con atto a firma dell'Avv. Dario Iaia, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., per avere la Corte di Appello travisato la prova formatasi nel giudizio di primo grado; invero la Corte territoriale non ha tenuto assolutamente conto del presupposto alla base della pronuncia assolutoria di primo grado, ossia la mancanza di qualsiasi indagine volta all'accertamento della paternità degli offensivi post oggetto di giudizio tali da determinarne un'inequivoca attribuzione all'imputato, il quale, invece ne ha espressamente più volte disconosciuto la paternità.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Vincenzo Senatore, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.In data 11.10.2021 la difesa del Massarelli ha depositato atto di remissione della querela sporta da Carrieri Cosimo nei confronti dell'imputato..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato di diffamazione ascritto all'imputato è estinto per intervenuta re'missione di querela intervenuta in data 2.9.2021 innanzi ai C.C. di Sava da parte di Carrieri Cosimo e successiva contestuale accettazione dell'imputato Massarelli Giuseppe. In proposito va rilevato che il reato oggetto di giudizio è perseguibile a querela e quindi rimettibile. Sul punto, vanno richiamati i principi espressi dalle S.U. di questa Corte (Sez. un., n. 24241 del 25/02/2004), in virtù dei quali, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. 2.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per remissione di querela e l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzullo Stefan Pali v Corte Supreqa di Cassaz