Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2711/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on prescription due to anomalous citation date and recidiva calculation limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore generale appealed a first-instance acquittal based on prescription, arguing the recidiva should have extended the limitation period. The court found the citation date anomalous but ruled that even under the earliest possible interruption, the limitation period expired before the judgment. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the crime was already prescribed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: The limitation period for aggravated theft is calculated using the maximum penalty increase for concurrent special aggravating circumstances, and the recidiva limit cannot exceed the cumulative prior detention.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescrizione reato recidiva reiterata circostanza aggravante decreto citazione anomalia formale recidiva nell'infrazione aggravamento della pena restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 157 cod. pen.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole dell'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione agli artt.
art. 99 cod. pen.
rileva la recidiva, laddove ricorrano le ipotesi previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., che prevedono aumenti della pena pari alla metà o a due terzi di quella edittale e devono pertanto essere anch'esse considerate quali aggravanti ad effetto speciale, secondo quanto stabilito dall'art.
art. 63 cod. pen.
pen., che prevedono aumenti della pena pari alla metà o a due terzi di quella edittale e devono pertanto essere anch'esse considerate quali aggravanti ad effetto speciale, secondo quanto stabilito dall'art. 63, secondo comma, cod.
art. 625 cod. pen.
274721).Deve pure rilevarsi che anche le aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen. sono circostanze ad effetto speciale poiché determinano, in relazione al delitto di furto previsto dall'art.
art. 469 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vali Zamfiroiu per il delitto di furto aggravato ex artt.
art. 469 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vali Zamfiroiu per il delitto di furto aggravato ex artt.
art. 157 cod. pen
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole dell'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen.
art. 99 cod. pen
rileva la recidiva, laddove ricorrano le ipotesi previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., che prevedono aumenti della pena pari alla metà o a due terzi di quella edittale e devono pertanto essere anch'esse considerate quali aggravanti ad effetto speciale, secondo quanto stabilito dall'art.
art. 625 cod. pen
274721).Deve pure rilevarsi che anche le aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen.
art. 624 cod. pen
sono circostanze ad effetto speciale poiché determinano, in relazione al delitto di furto previsto dall'art. 624 cod. pen., il raddoppio della pena edittale.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore
pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Zamfiroiu Vali, nato a Segargia (Romania) il 21/12/1975 avverso la sentenza del 24/05/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. Loredana Rivadossi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vali Zamfiroiu per il delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., commesso in data 28 gennaio :2010 ed aggravato dalla recidiva, perché estinto per prescrizione.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole dell'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione agli artt. 99 e 161 cod. pen.. In particolare, afferma che sussisterebbe una violazione delle norme in tema di prescrizione del reato, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli effetti della recidiva reiterata, che non è stata espressamente esclusa dalla sentenza impugnata.

Il termine di prescrizione era pari ad anni dieci, atteso che la recidiva reiterata è un'aggravante ad effetto speciale che comporta un aumento della pena edittale pari a due terzi. Inoltre, il reato era stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio datato 27 agosto 2018 e poi dalla sentenza del 24 maggio 2021 ed era rimasto sospeso per effetto delle norme introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica. Il reato non poteva, quindi, ritenersi prescritto alla data in cui la sentenza era stata emessa. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. la pena edittale è pari ad anni sei di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 625, primo comma, cod. pen.. Tuttavia, deve considerarsi che risulta contestata anche la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Anche ai fini di cui all'art. 157 cod. pen. rileva la recidiva, laddove ricorrano le ipotesi previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., che prevedono aumenti della pena pari alla metà o a due terzi di quella edittale e devono pertanto essere anch'esse considerate quali aggravanti ad effetto speciale, secondo quanto stabilito dall'art. 63, secondo comma, cod. pen..

La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).Deve pure rilevarsi che anche le aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen. sono circostanze ad effetto speciale poiché determinano, in relazione al delitto di furto previsto dall'art. 624 cod. pen., il raddoppio della pena edittale.

Ne consegue che deve trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., che prevede che si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentare detta pena fino ad un terzo. Nel caso di specie la circostanza più grave è quella di cui all'art. 625 cod. pen., che comporta il raddoppio della pena. Non rileva, ai fini dell'art. 157 cod. pen., che per effetto della precedente applicazione di altra circostanza ad effetto speciale, l'aumento di pena per la recidiva non possa superare, ex art. 63, quarto comma, cod. pen., il terzo della pena risultante dall'applicazione della suddetta circostanza A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986).

Il limite di un terzo derivante dalla precedente applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave. Tuttavia, deve tenersi conto anche del limite stabilito dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen., secondo il quale l'aumento di pena per la recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. Nel caso di specie, sulla base delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, il cumulo delle pene detentive precedenti è pari a mesi dieci e giorni venti di reclusione.

Ne consegue che il termine minimo di prescrizione del reato ai sensi dell'art.157 cod. pen. è pari ad anni sei mesi dieci e giorni venti. Lo stesso ricorrente afferma che il primo atto interruttivo è intervenuto il 27 agosto 2018, ossia dopo che il termine appena indicato era interamente decorso. Il primo atto interruttivo è il decreto di citazione a giudizio. Esso è stato, tuttavia, formato in modo anomalo. Nella prima pagina vi è la richiesta, datata 15 luglio 2014, rivolta al Presidente per la fissazione dell'udienza innanzi al giudice monocratico, seguita dal un modello precompilato in cui inserire la data dell'udienza, l'indicazione della sezione del Tribunale e la firma del Presidente;segue poi il vero e proprio decreto di citazione a giudizio in cui, per l'indicazione della data dell'udienza, viene richiamato il contenuto del provvedimento presidenziale.

Il decreto è datato 15 luglio 2014 mentre il provvedimento di presidenziale, nonostante dovrebbe precedere la emissione del decreto di citazione a giudizio, è datato 22 gennaio 2018. Volendo considerare il decreto di citazione a giudizio come emesso in data 15 luglio 2014, il termine minimo di prescrizione, decorrente dalla data appena indicata a seguito dell'effetto interruttivo collegato a detto decreto, sarebbe maturato il 4 febbraio 2021. Aggiungendo ulteriori 64 giorni in cui il termine è rimasto sospeso per effetto delle disposizioni in tema di sospensione dei termini conseguenti alla pandemia, il reato risulta prescritto il 9 aprile 2021.

Laddove, invece, il decreto di citazione a giudizio si ritenesse emesso il 22 gennaio 2018, il termine minimo di prescrizione, decorrente dalla data di commissione del reato, ossia il 28 gennaio 2010, sarebbe decorso anche prima. In entrambe le ipotesi il termine minimo di prescrizione risulta interamente decorso prima della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente M