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Sentenza — n. 2710/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2710/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2018 del Tribunale di Padova che ha affermato la penale responsabilità di Zahran Ben Mohamed Salhi per il furto aggravato di una bicicletta. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Zahran Ben Mohanned Salhi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la nullità assoluta degli atti compiuti all'udienza del 30 settembre 2020 e della sentenza di appello. Il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato validamente notificato all'imputato presso il suo ex difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio; difatti la revoca del mandato non rendeva inefficace la elezione di domicilio. Lo stesso decreto era stato validamente notificato al difensore di ufficio nominato dopo la revoca del difensore ch fiducia.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2710/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sostiene, pertanto, il ricorrente che tale errore, avendo determinato l'omessa notificazione al difensore dell'imputato del rinvio dell'udienza e quindi l'assenza del difensore all'udienza fissata per la discussione del giudizio di appello, comporta la nullità assoluta della sentenza di secondo grado. Né detta nullità può escludersi sol perché la Corte di appello, stante l'assenza del difensore, ha nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

Parole chiave

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riattivazione del procedimento impugnabilità della decisione di rinvio rinvio del dibattimento ripristino dello statuto di rifugiato procedura di revisione penale ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
263598) hanno statuito che il significato di garanzia della disposizione dell'art. 179 cod. proc. pen., nella parte in cui presidia con la nullità assoluta l'ipotesi di «assenza del ...
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ben Mohamed Salhi Zahran, nato in Tunisia il 27/12/1996 avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2018 del Tribunale di Padova che ha affermato la penale responsabilità di Zahran Ben Mohamed Salhi per il furto aggravato di una bicicletta.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Zahran Ben Mohanned Salhi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la nullità assoluta degli atti compiuti all'udienza del 30 settembre 2020 e della sentenza di appello. Il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato validamente notificato all'imputato presso il suo ex difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio; difatti la revoca del mandato non rendeva inefficace la elezione di domicilio. Lo stesso decreto era stato validamente notificato al difensore di ufficio nominato dopo la revoca del difensore ch fiducia.

Tuttavia, successivamente alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'udienza a tal fine fissata del 27 aprile 2020 era stata rinviata al 30 settembre 2020 a seguito della entrata in vigore della normativa dettata per fronteggiare l'emergenza pandemica. Il provvedimento di rinvio adottato fuori udienza era stato ritualmente notificato all'imputato mediante consegna all'ex difensore domiciliatario, ma non era stato notificato al difensore di ufficio, atteso che anche tale notifica era erroneamente stata eseguita presso il legale che non era più difensore di fiducia dell'imputato.

Sostiene, pertanto, il ricorrente che tale errore, avendo determinato l'omessa notificazione al difensore dell'imputato del rinvio dell'udienza e quindi l'assenza del difensore all'udienza fissata per la discussione del giudizio di appello, comporta la nullità assoluta della sentenza di secondo grado. Né detta nullità può escludersi sol perché la Corte di appello, stante l'assenza del difensore, ha nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento con il quale l'udienza fissata per il giudizio di appello è stata rinviata dal 27 aprile 2020 al 30 settembre 2020 è stato notificato all'ex difensore di fiducia dell'imputato sia quale domiciliatario di quest'ultimo, sia in proprio, sull'erroneo presupposto che il rapporto di mandato non fosse venuto meno; conseguentemente, il provvedimento non è stato notificato al difensore di ufficio che, a causa di tale omissione, non è comparso all'udienza del 30 settembre 2020 in cui è stata emessa la sentenza di appello.

Deve, quindi, trovare applicazione il principio affermato da questa Corte di cassazione, in tema di giudizio di appello, secondo il quale l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza — disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale — determina, ex art. 178, comma primo, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 26875 del 28/04/2004, Picozzi, Rv. 229870).2. Non rileva che la Corte di appello abbia nominato all'udienza del 30 settembre 2020 un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e che detto sostituto non abbia eccepito alcunché.

Le Sezioni Unite (Sez. un., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598) hanno statuito che il significato di garanzia della disposizione dell'art. 179 cod. proc. pen., nella parte in cui presidia con la nullità assoluta l'ipotesi di «assenza del ... difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza», consiste nell'affermazione della necessità che partecipi al giudizio il difensore di fiducia o di ufficio previamente e tempestivamente nominati e che «... la nullità assoluta prevista dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. non concerne soltanto l'assoluta mancanza di difesa tecnica, ma si riferisce anche alla partecipazione all'espletamento dell'atto di un difensore diverso da quello di fiducia o d'ufficio, che sia rimasto assente per non essere stato avvisato nei modi stabiliti dalla legge».

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e deve disporsi la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Corte Supre