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Sentenza — n. 2709/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 6 marzo 2018 del Tribunale di Castrovillari che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Vincenzo Stamato per il furto aggravato di energia elettrica.

Regesto Legislator

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art. 415-bis cod. proc. pen, art. 183 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità «generali a regime intermedio» (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475). Detta nullità resta, tuttavia, sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006 - clep. 2006, Cieslinsky, Rv. 234835; Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777). Ne consegue che detta nullità non può essere fatta valere in questa sede.

Parole chiave

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notificazione elettronica validità della notifica postale notificazione tardiva notifica per raccomandata violazione delle forme sostanziali notificazione mediante pubblicazione

Disposizioni normative citate

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art. 415-bis cod. proc. pen
art. 183 cod. proc. pen
Detta nullità resta, tuttavia, sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Stamato Vincenzo, nato a Cassano allo Ionio il 26/07/1957 avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. Cristofaro Salerno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 6 marzo 2018 del Tribunale di Castrovillari che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Vincenzo Stamato per il furto aggravato di energia elettrica.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Vincenzo Stamato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole del rigetto del motivo di appello con il quale aveva impugnato il rigetto dell'eccezione di nullità assoluta, per effetto della omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., degli atti successivi a detto avviso e della sentenza di primo grado. La Corte di appello ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della rituale notifica allo Stamato di detto avviso mediante la produzione dell'estratto dal sito internet di Poste Italiane che documentava l'avvenuta consegna presso il domicilio dell'imputato della raccomandata con cui era stato notificato l'avviso. Sostiene il ricorrente che detto estratto è inidoneo a provare la notifica, dovendo la prova essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità «generali a regime intermedio» (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475). Detta nullità resta, tuttavia, sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006 - clep. 2006, Cieslinsky, Rv. 234835; Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777). Ne consegue che detta nullità non può essere fatta valere in questa sede.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. § Così deciso il 24/11/2021. "g *g 4? C‘J I <9 C Il Consigliere estensore Il Presidente .. r " C P - 4