Sentenza — n. 2707/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di assise d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha, in totale riforma della sentenza di primo grado, condannato Di Carlo Andrea per ia detenzione di una pistola. Alla base della decisione vi sono cinque conversazioni telefoniche intercettate: - nella n. 5095 del 17 agosto 2012, intercorsa tra Murianni Fabio ed Eramo Carmine, il primo rappresenta al secondo la necessità di rientrare in possesso della pistola e manifesta sorpresa per il fatto che Eramo l'ha data ad "Andrea";- nella n. 5106, intercorsa pochi minuti dopo tra gli stessi soggetti, Eramo assicura l'interlocutore sul fatto che si recherà da "Andrea" insieme a "Giampiero" (per riprendere - secondo ogni logica - la pistola); - nella conversazione intercorsa alle 21,35 dello stesso giorno tra Murianni Fabio e D'Oronzo Orlando, il primo riferisce al secondo che "Andrea" e "Giampiero" si erano recati da Eramo e si erano fatti consegnare la pistola.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 cod. proc. pen, art. 5 legge 895/67, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale, con un primo, esteso motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per l'inadeguatezza degli elementi posti alla base del giudizio di responsabilità e per travisamento delle risultanze processuali. La Corte d'appello ha gravemente errato nel ritenere Di Carlo Andrea fratello di Di Carlo Giampiero, posto che la documentazione versata in atti smentisce tale affermazione; ha errato pure nel ritenere Di Carlo Andrea nipote di D'Oronzo Orlando, atteso che la testimonianza dell'ispettore Carbotti ha fatto giustizia di tale presunzione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CARLO ANDREA nato a MASSAFRA il 09/04/1980 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. L'AVV.TO DANUCCI chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di assise d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha, in totale riforma della sentenza di primo grado, condannato Di Carlo Andrea per ia detenzione di una pistola. Alla base della decisione vi sono cinque conversazioni telefoniche intercettate: - nella n. 5095 del 17 agosto 2012, intercorsa tra Murianni Fabio ed Eramo Carmine, il primo rappresenta al secondo la necessità di rientrare in possesso della pistola e manifesta sorpresa per il fatto che Eramo l'ha data ad "Andrea";- nella n. 5106, intercorsa pochi minuti dopo tra gli stessi soggetti, Eramo assicura l'interlocutore sul fatto che si recherà da "Andrea" insieme a "Giampiero" (per riprendere - secondo ogni logica - la pistola); - nella conversazione intercorsa alle 21,35 dello stesso giorno tra Murianni Fabio e D'Oronzo Orlando, il primo riferisce al secondo che "Andrea" e "Giampiero" si erano recati da Eramo e si erano fatti consegnare la pistola.
Nel corso della conversazione D'Oronzo si dimostra scettico sul fatto che Andrea e Giampiero si fossero recati insieme da Eramo per il motivo suddetto e dà assicurazioni all'interlocutore sul fatto che ne parlerà con Giampiero. D'Oronzo accenna anche all'inesperienza di Giampiero per le armi; al che Murianni ribatte che "Andrea", invece, le sa usare; - nella conversazione n. 973 del 20 agosto 2012 intercorsa tra Di Carlo Giampiero e D'Oronzo Orlando si parla della pistola prelevata presso Eramo. Giampiero dice che non è stato lui a farsi consegnare l'arma da Eramo ma "Andrea", il quale si riteneva creditore di Eramo di una non meglio precisata somma di denaro.
D'Oronzo ipotizza che Murianni abbia - parlando con lui - indicato Giampiero come concorrente di "Andrea" nell'appropriazione dell'arma affinché lo stesso D'Oronzo, ai vertici del sodallizio, si attivasse per recuperarla; - nella conversazione n. 5453 del 22 agosto 2012, intercorsa tra D'Oronzo Orlando e Murianni Fabio, il primo rimprovera il secondo per il fatto di aver affidato la pistola ad Eramo. Muriannì minimizza dicendosi sicuro che la pistola non andrà dispersa, essendo ora nelle mani di "tuo nipote" (id est, il nipote di D'Oronzo). I giudici sono giunti alla identificazione di "Andrea" con Di Carlo Andrea per il fatto che questi è fratello di Di Carlo Gianfranco, marito (separato) di una nipote ex sorore (Carmela) di D'Oronzo Orlando.
Si tratta, quindi, per la Corte di merito, di una indicazione atecnica, che indica, nel gergo comune, un nipote acquisito per via matrimoniale. Il nipote reale di D'Oronzo è, invece, Di Carlo Giampiero, perché figlio di una sorella (Gabriella).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale, con un primo, esteso motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per l'inadeguatezza degli elementi posti alla base del giudizio di responsabilità e per travisamento delle risultanze processuali. La Corte d'appello ha gravemente errato nel ritenere Di Carlo Andrea fratello di Di Carlo Giampiero, posto che la documentazione versata in atti smentisce tale affermazione; ha errato pure nel ritenere Di Carlo Andrea nipote di D'Oronzo Orlando, atteso che la testimonianza dell'ispettore Carbotti ha fatto giustizia di tale presunzione.
Il ricorrente sottolinea che nipote di D'Oronzo è Di Carlo Giampiero, per cui deve ritenersi assodato che, allorché nelle intercettazioni si parla del "nipote", questi è Di Carlo Giampiero, che non ha nessun tipo di rapporto con l'imputato. A tanto va aggiunto, argomenta il ricorrente, che - allorché ha cercato di capire chi avesse prelevato l'arma - D'Oronzo si è rivolto a Giampiero, non ad Andrea; inoltre, che l'ampia istruttoria espletata non ha disvelato alcun tipo di rapporto di Di Carlo Andrea con uno qualsiasi degli imputati del procedimento, che pure ha riguardato una molteplicità di soggetti collegati tra loro e uniti da vincolo associativo.
Esemplificativamente, sottolinea che l'imputato non compare in nessuna delle numerose intercettazioni effettuate, non è parente di nessuno degli imputati, non è mai stato trovato in compagnia di nessuno di essi, è sconosciuto agli altri imputati e agli investigatori. 2.1. Con altro motivo il ricorrente si duole dell'aumento di pena disposto per la recidiva, posto che le pene irrogate con le precedenti condanne ed ogni altro effetto penale si sono estinti per l'esito positivo dell'affidamento in prova. Con lo stesso motivo si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 895/67 e delle attenuanti generiche, giustificato, in sentenza, con i "numerosi precedenti penali", laddove Di Carlo annoverava, al momento di emissione della sentenza, solo due precedenti condanne, per le quali era stata, oltretutto, disposta la sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione aveva - con la pronuncia di annullamento - affidato al giudice di merito il compito di verificare se Di Carlo Andrea fosse "nipote" di D'Oronzo Orlando, al pari di Di Carlo Giampiero. La conclusione cui è pervenuta la Corte d'assise d'appello - dopo l'espletamento di opportune indagini - è che Di Carlo Andrea non è fratello di Di Carlo Giampiero e non è nipote di D'Oronzo Orlando. In realtà, rapporti di parentela col D'Oronzo ce l'ha Attolino Angela, che è figlia di una sorella di D'Oronzo ed ha sposato Di Carlo Gianfranco, fratello di Di Carlo Andrea.
Dal che si arguisce Di Carlo Gianfranco è affine di D'Oronzo, mentre Di Carlo Andrea non ha rapporti né di parentela né di affinità con D'Oronzo Orlando. Tale evenienza, unita al fatto che interlocutore di D'Oronzo è sempre stato Di Carlo Giampiero, che è effettivamente nipote dell'altro ed è ben inserito nel circuito criminale locale, nonché il fatto, rimarcato dal difensore, che le indagini, pur complesse, lunghe ed articolate, non hanno disvelato rapporti di Di Carlo Andrea con alcuno dei numerosi soggetti gravitanti nell'orbita del capoclan sopra menzionato non consentono di ritenere gli elementi valorizzati dal giudicante (anzi, l'unico elemento valorizzato dal giudicante, rappresentato dalla coincidenza del nome emerso nelle intercettazioni con quello dell'imputato) dotati della gravità e precisione richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen. per addivenire all'affermazione di responsabilità, e quindi di risolvere in maniera tranquillizzante la re iudicanda.
Ne consegue che - non apparendo espletabili ulteriori approfondimenti istruttori - la sentenza va annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigli re E te ore Il Presidente (Ant . (Eduard