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Sentenza — n. 2688/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated assault, citing lack of specific grounds and infounded suspension claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by two defendants against a second-instance judgment convicting them of aggravated assault. The defense argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code and the conditional suspension of sentence, citing the fortuitous nature of the encounter and the defendants' youth. The court rejected these claims, ruling the first appeal lacked specific grounds by failing to address the lower court's reasoning on threats and violence, while the second appeal was infounded because the defendants' subjective motives did not justify suspending the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The cassation appeal is inadmissible for lack of extrinsic specificity when it fails to correlate the grounds of the challenged decision with those of the appeal, and the claim for conditional suspension is infounded when the defendant's subjective motives do not justify the negation of the benefit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility extrinsic specificity requirement conditional suspension of sentence Article 131 bis non-punishment aggravated assault conviction attenuazione della pena lesione personale semplice lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CECCARELLI TOMMASO nato a EMPOLI il 14/08/1991 SOLIMENA IVO MIRKO nato a BAGNO A RIPOLI il 28/08/1994 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado, che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti ad offendere e minacce gravi. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando, col primo motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp; sul punto la difesa ha sostenuto che il fatto sarebbe occasionale in quanto dovuto ad un incontro fortuito tra gli imputati ed il gruppo delle persone aggredite; per altro verso le lesioni subite dalle persone offese erano di lieve entità.

2. Col secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; la difesa sottolinea l'entità della pena irrogata, sei mesi di reclusione, l'incensuratezza di entrambi gli attuali ricorrenti, la giovane età di entrambi gli imputati, dei quali Solimena era all'epoca infraventunenne e l'allontanamento fin dal 2017 dal movimento Casa Pound. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto. In data 21 Ottobre 2021 la difesa delle parti civili ha depositato telematicannente memoria con allegate conclusioni e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, inammissibile quanto alle doglianze espresse nel primo motivo, è complessivamente infondato. Il primo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato, per respingerla, la gravità della condotta in relazione alle espressioni minatorie usate ( minaccia di morte) ed alla violenza con uso di strumenti atti ad offendere, nonchè il numero significativo - tre - di persone che subirono lesioni in quel frangente, mentre la difesa ripropone, per di più con ragionamenti versati in fatto ed ispirati alla sua logica alternativa, l'argomento dell'incontro casuale già adeguatamente disatteso, se pure sotto diverso profilo, dal Giudice di merito.

Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109).2.11 secondo motivo di ricorso appare infondato.

La doglianza del ricorrente coglie un punto di criticità della motivazione che, infatti, si riferisce impropriamente alle ragioni soggettive che hanno spinto alla commissione dei reati, ragioni che giustificherebbero la negatoria della sospensione condizionale. Tuttavia le non appropriate parole adoperate debbono intendersi inserite - come in effetti sono - nel contesto argonnentativo della sentenza, all'interno del quale la Corte territoriale ha correttamente posto in luce l'intensità del dolo manifestato dagli imputati in occasione dei fatti addebitati e la loro pronta adesione alle condotte violente ed aggressive scaturite dall'incontro con il gruppo di persone che manifestavano sui temi del lavoro; alcuni di costoro - hanno sottolineato i Giudici del merito - subirono lesioni, nel provocare le quali gli imputati si distinsero con comportamenti idonei, oggetto dell'imputazione e ritenuti dimostrati nel giudizio di merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che sono liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio LA SENTENZA, AI SENSI DELL'ART 546/2 CPP È. FIRMATA DAL SOLO PRESIDENTE PER IMPEDIMENTO DELL'ESTENSORE. Ckerte SuprerRa di Cassaziow Sez. VA Penale Depo'Mea in Cancelleria