Sentenza — n. 2682/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASecondo il più che consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto, alla quale si riferisce l'ad 649 cpp, che stabilisce il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, quando l'imputato sia stato prosciolto o condannato con sentenza passata in giudicato, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per I' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMELIO SALVATORE nato a CATANZARO il 28/01/1984 avverso la sentenza del 06/03/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia emessa nei confronti dell'imputato per i delitti di falso in titolo di credito e truffa aggravata dal danno di rilevante gravità. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia,avvocato Becheri che, col primo motivo ha dedotto la violazione di legge con riguardo alla prova del concorso dell'imputato nel reato e col secondo motivo la mancata rideterminazione della pena per il delitto ex art 485-491, depenalizzato. 2.Ha proposto ricorso il difensore fiduciario, avvocato Fonte, che ha lamentato la violazione dell'ad 649 cpp, poiché per il medesimo fatto l'imputato è stato giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, allegata all'atto di ricorso, divenuta definitiva a seguito di pronunzia di questa Corte, cli cui indica gli estremi.
Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per I' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso a firma dell'avvocato Fonte è fondato.
1. Secondo il più che consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto, alla quale si riferisce l'ad 649 cpp, che stabilisce il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, quando l'imputato sia stato prosciolto o condannato con sentenza passata in giudicato, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Ex multis :Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 270387. 1.1 Nel caso in esame la difesa deduce e comprova, allegando la relativa sentenza di merito, che l'attuale ricorrente è già stato giudicato per il medesimo fatto, inteso in senso storico naturalistico con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria,allegata all'atto di ricorso, nella quale, ai capi Q5) ed S5) e nel passaggio motivazionale di interesse,( par. 3.8.5.) denominato truffa ai danni di Bordoni Paolo, medesima persona offesa presente nell'attuale giudizio compiuto nella medesima data ed avente ad oggetto la medesima auto pagata con il medesimo assegno circolare falso, è descritto il medesimo fatto storico in relazione alla condotta, al nesso causale ed all'evento.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art 649 cpp. I motivi di ricorso presentati dall'avvocato Becheri sono assorbiti dalla precedente statuizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere stato l'imputato già giudicato per il medesimo fatto ex art. 649 cpp. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il nesidente Eduardo de Gregorio abeone 1-A LA SENTENZA, AI SENSI DELL'ART 546/2 CPP è: FIRMATA DAL SOLO PRESIDENTE PER IMPEDIMENTO DELL'ESTENSORE. Corte Suprema di Cassaziont, Sez.