Cassation court annuls conviction due to death of defendant, extinguishing the crime under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the defendant had died before the trial concluded. The original proceedings resulted in a conviction for aggravated voluntary injury, but the death of the accused triggered the statutory extinction of the crime. Consequently, the court ruled that the legal basis for the conviction no longer existed, necessitating an immediate annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150 c.p.; Art. 420 ter c.p.p.: The death of the accused extinguishes the crime regardless of the procedural stage, requiring the annulment of the judgment without remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LISI NUNZIO nato a TORINO il 25/10/1974 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato De Lisi Nunzio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di lesioni personali volontarie gravi.
2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 420 ter, c.p.p.
3. Con requisitoria scritta del 17.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.
4. In via preliminare va rilevato che il ricorrente, nato a Torino il 25.10.1974, come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di Lanzo Torinese in data 19.3.202, prodotto dal difensore di fiducia, avv. Claudio Stata, risulta deceduto il 17.3.2021. Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. IV, 26.6.2008, n. 36524, rv. 242114), che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 12.10.2021. Il Consigliere Estensore Il Pre Corte Supreqa di Cassazioav