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Sentenza — n. 2665/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2665/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CrOk . 9 _-L2kk---;"fie, utò ublicti-Mi-nigtéro, in persona del Sostitul:o Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo -ruu e, tAitrs i 13:1-ife—nsere FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di S. Maria Capua Vetere dichiarava non doversi procedere nei confronti di Baia Antonio, Baia Pietro e Baia Raffaele in ordine ai reati ex artt. 612, 5824 c.p., in rubrica loro rispettivamente ascritti, commessi, secondo l'assunto accusatorio, in danno di Barricelli Giuseppe. Ad avviso del giudice di merito l'azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di valida querela, non essendo sufficiente l'intestazione come "querela" dell'atto sottoscritto dal Barricelli, prodotto dal pubblico ministero, posto che "a norma dell'art. 336, c.p.p., deve risultare manifesta nell'atto la volontà punitiva degli autori del fatto".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 17.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso ia Corte di Cassazione chiede che i ricorsi vengano accolti. Con conclusioni scritte del 4.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia della costituita parte civile si associa alle indicate conclusioni del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Parole chiave

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querela denuncia penale assunzione di prove a titolo cautelare permesso di promuovere un procedimento penale azione di convalida del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE dalla parte civile BARRICELLI GIUSEPPE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 08/04/1964 nel procedimento a carico di: BAIA ANTONIO nato a SAN PRISCO il 08/01/1955 BAIA PIETRO nato a SAN PRISCO il 01/09/1979 BAIA RAFFAELE nato a SANTA MARIA CAPUA VE-FERE il 17/06/1978 avverso la sentenza del 18/12/2019 del GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; u,dita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

CrOk . 9 _-L2kk---;"fie, utò ublicti-Mi-nigtéro, in persona del Sostitul:o Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo -ruu e, tAitrs i 13:1-ife—nsere FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di S. Maria Capua Vetere dichiarava non doversi procedere nei confronti di Baia Antonio, Baia Pietro e Baia Raffaele in ordine ai reati ex artt. 612, 5824 c.p., in rubrica loro rispettivamente ascritti, commessi, secondo l'assunto accusatorio, in danno di Barricelli Giuseppe. Ad avviso del giudice di merito l'azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di valida querela, non essendo sufficiente l'intestazione come "querela" dell'atto sottoscritto dal Barricelli, prodotto dal pubblico ministero, posto che "a norma dell'art. 336, c.p.p., deve risultare manifesta nell'atto la volontà punitiva degli autori del fatto".

2. Avverso la sentenza dell'I?: %ig, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, nelle rispettive qualità, con distinti atti di impugnazione, sia la parte civile costituita, Barricelli Giuseppe, sia il procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, denunciando entrambi violazione di legge, dovendosi ritenere quella proposta dal Barricelli una "querela" a tutti gli effetti.

3. Con requisitoria scritta del 17.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso ia Corte di Cassazione chiede che i ricorsi vengano accolti. Con conclusioni scritte del 4.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia della costituita parte civile si associa alle indicate conclusioni del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

4. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Ed invero, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, il Barricelli in data 23.3.2015 aveva sottoscritto un documento recante l'intestazione "Denunzia Querela con contestuale richiesta di iscrizione urgente a mod. 21", in cui rappresentava di essere stato vittima di una serie di condotte poste in essere in suo danno da Baia Antonio, Baia Pietro e Baia Raffaele, dichiarando, tra l'altro, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 408, co. 2, c.p.p., di voler essere informato circa l'esercizio o meno dell'azione penale e nell'eventualità in cui verrà presentata richiesta di archiviazione", nonché conferendo procura speciale al nominato difensore di fiducia, avv.

Gaetano Crisileo, "per formalizzare contestuale atto di opposizione ex art. 410) c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione ex art. 410„c.p.p.". Tale documento veniva depositato presso il commissariato di p.s. di S. Maria Capua Vetere, come si evince dal relativo "verbale di ratifica di denuncia querela" del 23.3.2015, debitamente letto e sottoscritto dal suddetto Barricelli, previa identificazione dello stesso ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha raccolto ll'atto. Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che l'atto sottoscritto dal Barricelli, qualificato dalla polizia giudiziaria come "denuncia querela" nell'indicato verbale, debba considerarsi una querela a tutti gli effetti.

Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801). In questa prospettiva si è affermato, in alcuni condivisibili arresti, che ai fini dell'esercizio del diritto di querela è sufficiente la espressa qualificazione formale dell'atto con il quale esso viene esercitato, costituendo il termine "querela" sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (cfr.

Cass., Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, Rv. 278654) ovvero che ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (cfr. Cass., Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, Rv. 278034). Del resto, in applicazione del richiamato principio del "favor querelae" non possono non ritenersi chiara espressione della volontà di punizione della persona offesa attraverso l'instaurazione di un procedimento penale a carico di Baia Antonio, Baia Pietro e Baia Raffaele, i passaggi dello scritto del 23.3.2015 in cui il Barricelli manifesta la volontà di essere informato, ai sensi dell'art. 408, co. 2„ c.p.p., in qualità di persona offesa dal reato, della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, conferendo, nel contempo, procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta, ex art. 410> c.p.p., del tutto incompatibili con la volontà che non si procedesse penalmente nei confronti dei menzionati Baia.

Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere per la celebrazione del giudizio. Sulla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità si provvederà all'atto della definitiva definizione del procedimento penale a carico di Baia Antonio, Baia Pietro e Baia Raffaele.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio. Così deciso in Roma il 12.10.2021. Il Consigliere Est o