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Sentenza — n. 2661/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for tax fraud due to statute of limitations expiration. The crime was extinguished by prescription, leading to immediate acquittal without remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for tax fraud without remanding the case. The prosecution argued the crime was extinguished by prescription, while the defense claimed the statute had not yet expired based on administrative declarations. The court ruled that the seven-year and six-month limitation period had definitively expired, mandating immediate acquittal rather than a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 129, co. 2 c.p.p.; Art. 157, 160, 164 c.p.: When a cause of extinction of the crime, such as prescription, is evident from the case file, the court must declare the non-punishability immediately without remanding the case for a new trial.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime tax fraud conviction immediate acquittal non-punishability declaration debiti fiscali dichiarazione fiscale tardiva accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 129, co. 2 c.p.p.
Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co.
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 164 c.p.
art. 129 c.p
Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550
2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv.
Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179
249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014
221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv.
Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958
Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art.
Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495
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Testo completo

a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: LO PICCOLO MARIO nato a MILANO il 05/03/1969 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svola dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; uto,ktPubbico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE C ) che ha concluso chiedendo nA:z- _ u i -difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 11.11.2018, aveva condannato Lo Piccolo Mario„ in qualità di legale responsabile della ditta "Eurowork", alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 76, d. P.R. 28.12.2000, n. 445, 483, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 76 d. P.R. 28.12.2000, n. 445, 192, c.p.p., 483, c.p., in quanto, come emerge dagli atti, e, in particolare dalla dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate del 3.12.2012, successiva alla data della dichiarazione con cui il Lo Piccolo, nell'anzidetta qualità, aveva attestato l'inesistenza a carico dell'impresa di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, nell'ambito della procedura amministrativa inerente al bando di gara indetto dalla Provincia Regionale di Palermo per euro 27.000,00, non vi era la prova che alla data della suddetta dichiarazione il Lo Piccolo, dopo essere stato ammesso alla rateizzazione delle cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti, fosse moroso nel pagamento anche di una sola rata e che i debiti tributari fossero esigibili;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis <-c.p.

3. Con requisitoria scritta del 16.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza venga annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi ch quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 164 c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso, come da contestazione, il 15.10.2012, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi risulta sicuramente a tutt'oggi perento, in assenza di cause di sospensione del relativo decorso, tali da allungare il tempo necessario a prescrivere oltre la data odierna. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 26.2.2020, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate.

Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr.

Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di ''constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/0312009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame, anche in considerazione degli articolati motivi di ricorso.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 12.10.2021 ,— / Il Consigliere E ensore I