Italian Court dismisses prisoner's appeal for lack of personal standing after 2017 procedural reform. The court ruled that technical representation remains the only method for filing appeals. Consequently, the appeal is inadmissible and the appellant is ordered to pay costs. The court held that the 2017 reform did not abolish personal appeal rights but restricted them to specific scenarios. The decision clarifies that technical representation is the standard mechanism for all prisoner appeals. The court emphasized the distinction between substantive rights and procedural modes of exercise. The ruling ensures legal certainty in the criminal procedure system. The court rejected the argument that personal appeals were implicitly preserved. The decision reinforces the principle of technical representation in Italian law. The court ordered the payment of procedural expenses and fines. The judgment upholds the current legal framework for prisoner appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of personal standing under the 2017 procedural reform. The appellant argued for the right to file personally, but the court cited precedent establishing that technical representation remains the exclusive method for such appeals. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The 2017 reform did not abolish personal appeal rights but restricted them to specific scenarios, maintaining technical representation as the standard mechanism for all prisoner appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Etite-le-Gondusioni_del-P-G udito difensore i, Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Salvatore Altieri propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/10/2021 con la quale la Corte d'appello di Roma, dinanzi alla quale pende richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena dell'ergastolo irrogata con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 14/10/2021, irrevocabile in data 12/02/2013.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto la I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione. Al riguardo, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, hanno ritenuto che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione.
In conclusione, il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati, con la sola esclusione dei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) - qui non ricorrenti - in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Enrico Vittorio Stanislao Scarlini re