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Sentenza — n. 2416/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations, citing Supreme Court precedent on photocopy fraud.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remand, ruling that the crimes were extinguished by the statute of limitations. The appellant argued that the photocopy of her birth certificate was not deceptive and claimed the court failed to recognize her active repentance. The court held that the specific Supreme Court precedent established that a photocopy recognizable as such does not constitute material forgery, and thus the facts did not support the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 495, 497 bis cod. pen.: The statute of limitations extinguishes criminal liability even if the appeal is not manifestly unfounded, provided the facts do not clearly demonstrate the non-existence of the crime or the lack of criminality.

Parole chiave

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statute of limitations material forgery photocopy authenticity criminal liability extinction Cassation procedure diritto alla propria immagine inganno sull'identità procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Infatti, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Art. 495, cod. pen.
Art. 497 bis, cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Invero, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001
217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011
In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (ex plurimis Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011, Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NIKOLIC LIDIA nato in CROAZIA il 01/01/1994 Avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato. Letta la memoria dell'avvocato Simone Capalbo difensore del ricorrente che insiste nell'accoglimento del ricorso; in subordine si associa al Procuratore generale. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con La sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale capitolino - che aveva dichiarato Nadia Nikolic colpevole dei reati a lei ascritti ( artt.495 e 497 bis cod. pen. ) commessi mostrando, all'atto di un controllo di identificazione, un estratto di nascita apparentemente rilasciato dalla Repubblica Croata, dal quale risultava essere nata nel 1997 anziché nel 1994, e sulla quale era apposta l'immagine fotografica dell'imputata.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale, invocando i principi affermati dalle Sezioni Unite "Marcis": nel caso di specie, la ricorrente aveva apposto la propria 'foto su una copia fotostatica, come tale non idonea a trarre in inganno alcuno. 2.2. Con il secondo motivo, la Difesa denuncia vizio della motivazione, carente, contraddittoria e illogica, e travisamento della prova con riferimento al documento compilato di pugno della ricorrente, all'atto della identificazione, contenente le sue esatte generalità: con tale condotta la imputata ha posto in essere un ravvedimento attivo idoneo a annullare il disvalore penale della pregressa condotta.

3. Deve essere dichiarata la estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Il ricorso non si presenta manifestamente infondato, in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi con riferimento alla falsità commessa su un atto costituente una riproduzione fotostatica, risolto dalle Sezioni Unite "Marcis", le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: "La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale - Sez.

U - , n. 35814 del 28/03/2019 Ud. (dep. 07/08/2019 ) Rv. 276285). 3.1. La non manifesta infondatezza del ricorso, che, quindi, non si presenta inammissibile, comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, maturata in data 16 maggio 2020 (computando, rispetto al termine naturale del 14.3.2020, la sospensione dovuta alla pandemia da Covid -19, pari a gg. 64 giorni). Invero, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531), mentre costituisce jus receptum nella Corte nomofilattica che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 3.2. Infatti, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunciare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però emergere incontrovertibilmente dagli atti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione".

L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che i vizi della sentenza impugnata che dovrebbe ordinariamente condurre ad un suo annullamento con rinvio, possano essere rilevati dalla Corte di Cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (ex plurimis Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011, Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). 3.3. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, giacchè, alla luce del principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite "Marcis", per quanto è dato evincere dalla ricostruzione in fatto accolta dalla sentenza impugnata, la ricorrente ha fatto uso dell'atto falso in questione in luogo dell'originale, cosicchè, non sussistevano i presupposti per ritenerlo, ictu oculi, non veritiero. Il secondo motivo è, invece, inammissibilmente proposto in quanto riversato in fatto, richiedendo al giudice di legittimità un inammissibile scrutinio di merito.

L'epilogo del presente scrutinio è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte '2 'dente Grazia R Miccoli Corte Suprenyt di Ca