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Sentenza — n. 2410/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2410/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Massimo De Campo, avv. Pietro Della Casa, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29 marzo 2019 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena principale e la pena accessoria inflitte all'imputato, quale amministratore unico della J.R.T., dichiarata fallita il 14 aprile 2011, in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 comma 2, n. 1, e 223 legge fall. Il difensore ha articolato le censure in due motivi. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2410/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pietro Della Casa, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29 marzo 2019 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena principale e la pena accessoria inflitte all'imputato, quale amministratore unico della J.R.T., dichiarata fallita il 14 aprile 2011, in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 comma 2, n. 1, e 223 legge fall. Il difensore ha articolato le censure in due motivi. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom revoca del gratuito patrocinio godimento dei diritti civili perdita della cittadinanza allontanamento nonostante motivi di salute annullamento della cittadinanza agevolata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di De Campo Massimo, nato a Tirano (SO) il 19/02/1957; avverso la sentenza del 29/03/2019 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto della dichiarazione di rinuncia formulata dall'avv. Elena Martinelli, procuratore speciale del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Massimo De Campo, avv. Pietro Della Casa, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29 marzo 2019 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena principale e la pena accessoria inflitte all'imputato, quale amministratore unico della J.R.T., dichiarata fallita il 14 aprile 2011, in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 comma 2, n. 1, e 223 legge fall. Il difensore ha articolato le censure in due motivi. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso di riqualificare la vicenda nella fattìspecie di cui all'art. 217, comma 2, legge fall., essendosi risolta la condotta del ricorrente nella sola omessa tenuta delle scritture contabili. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 216 legge fati. e 43 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha desunto la consapevolezza e volontà dell'imputato di arrecare pregiudizio ai creditori sulla base di meri elementi sintomatici ed in assenza di specifici indicatori.

2. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 27 agosto 2021, è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte del difensore nonché procuratore speciale del De Campo, avv. Elena Martínelli, di talché il ricorso dell'imputato deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna di questi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 ottobre 2021. Il Consigliere este