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Sentenza — n. 1883/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, che ha dichiarato inammissibili le opposizioni a decreto penale di condanna proposte da Yuri Zanardelli e Davide Loda, siccome prive dell'autenticazione di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 21 d.P.R. 445 del 2000, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorrono per cassazione i predetti con atto unico a firma del comune difensore di fiducia, che lamenta violazione degli artt. 461, comma 4 e 583, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Assumono i ricorrenti che la norma di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. richiede l'autenticazione e che — a lume del principio di conservazione degli atti — l'allegazione dei documenti di identità ex art. 21 d.P.R. 445 del 2000 deve valere anche per autenticare le sottoscrizioni apposte alle impugnazioni spedite a mezzo posta, trattandosi di normativa posteriore all'entrata in vigore del codice di rito.

Parole chiave

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esibizione di documenti d'identità requisito della firma revoca dell'opposizione documenti validi scambio degli allegati offerta di prova documentale

Disposizioni normative citate

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art. 21 d.P.R. 445 del 2000
richiede l'autenticazione e che — a lume del principio di conservazione degli atti — l'allegazione dei documenti di identità ex art. 21 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZANARDELLI YURI nato a BRESCIA il 21/09/1980 LODA DAVIDE nato a BRESCIA il 29/04/1980 avverso il decreto del 07/12/2020 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, che ha dichiarato inammissibili le opposizioni a decreto penale di condanna proposte da Yuri Zanardelli e Davide Loda, siccome prive dell'autenticazione di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen.

2. Ricorrono per cassazione i predetti con atto unico a firma del comune difensore di fiducia, che lamenta violazione degli artt. 461, comma 4 e 583, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Assumono i ricorrenti che la norma di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. richiede l'autenticazione e che — a lume del principio di conservazione degli atti — l'allegazione dei documenti di identità ex art. 21 d.P.R. 445 del 2000 deve valere anche per autenticare le sottoscrizioni apposte alle impugnazioni spedite a mezzo posta, trattandosi di normativa posteriore all'entrata in vigore del codice di rito.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità dei ricorsi in ragione dell'ineludibile applicazione dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La decisione avversata, infatti, è immune dalle critiche dei ricorrenti, laddove il Giudice per le indagini preliminari ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche all'opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, D.; Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv. 266302), secondo cui la sottoscrizione della parte privata, che spedisca l'impugnazione a mezzo posta, deve essere autenticata dal notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Tali modalità formali, tese a conferire certezza al rapporto processuale, non ammettono equipollenti, ivi compresa l'allegazione del documento di identità, trattandosi di atto a forma vincolata (in questi termini si è espressa, rispetto ad una presentazione di impugnazione con le medesime modalità di quelle oggi sub iudice, Sez. 5, n. 11116 del 22/01/2015, Ferrari, Rv. 263039).

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 9 spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021.