Ordinanza — n. 1866/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA MASSIMO nato a NAPOLI il 23/10/1974 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI decidendo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha applicato a Massimo Ciotola la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati contestatigli ai sensi degli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e, 61 n. 2 cod. pen. e 75 d.lgs. n. 159/2011. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA MASSIMO nato a NAPOLI il 23/10/1974 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI decidendo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha applicato a Massimo Ciotola la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati contestatigli ai sensi degli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e, 61 n. 2 cod. pen. e 75 d.lgs. n. 159/2011. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 — L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enric