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Sentenza — n. 1863/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal of the appeal before the court's ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1863/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's lawyer formally withdrew the request prior to the court's decision. Although the appellant had initially argued that civil party expenses should not have been awarded or calculated differently, the withdrawal rendered the substantive legal arguments moot. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the court rules, regardless of the merits of the legal arguments presented.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs civil party expenses defendant withdrawal court ruling perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen. il 28/04/2021, il Tribunale di Lucca ha applicato ad Andrea Brocchini la pena concordata in relazione all'imputazione di diffamazione aggravata in danno di Alessandro D'Angelo, liquidando a favore della parte civile le spese sostenute nella misura di euro 3.420.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Fabrizio Bartolini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BROCCHINI ANDREA nato a MASSAROSA il 21/01/1963 avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen. il 28/04/2021, il Tribunale di Lucca ha applicato ad Andrea Brocchini la pena concordata in relazione all'imputazione di diffamazione aggravata in danno di Alessandro D'Angelo, liquidando a favore della parte civile le spese sostenute nella misura di euro 3.420. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Andrea Brocchini, attraverso il difensore avv. Fabrizio Bartolini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge, in quanto le spese non dovevano essere liquidate, non essendo la costituzione di parte civile anteriore all'accordo per l'applicazione della pena e, comunque, dovevano essere compensate o comunque liquidate entro i parametri di cui al DM 55 del 2014. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle spese di parte civile. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente n Angelo Cap,to Rossella Catena r (-