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Ordinanza — n. 1859/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as ordinary joint offense rather than anomalous joint offense under specific penal articles. The court rejected this claim because the alleged error was not manifest and relied on evidentiary aspects not immediately apparent from the contested indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless it demonstrates a manifest error that is evident from the text of the contested decision without requiring external evidentiary analysis.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifest error standard legal qualification of facts ordinary vs anomalous joint offense procedural costs and fine concorrenza e aiuti di Stato motivi di cassazione procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Per quanto ancora rileva, alla luce dei motivi di ricorso, con sentenza del 17/03/2021 il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ben Aissa Amir Alessandro, la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 110, 61, n. 1, 583 and 585 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
È certamente esatto che, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
art. 444 cod. proc. pen
Per quanto ancora rileva, alla luce dei motivi di ricorso, con sentenza del 17/03/2021 il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ben Aissa Amir Alessandro, la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt.
art. 116 cod. pen
Nell'interesse dell'imputato'19corsò per cassazione, con il quale si lamenta erronea qualificazione giuridica della vicenda, da ricondurre non al concorso ordinario di persone ma al concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti
pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
27721401), ma deve comunque trattarsi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
E, tuttavia, il carattere manifesto dell'errore (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
27261901) non sussiste quando l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AISSAYMIR ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 21/11/1991 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; o Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Per quanto ancora rileva, alla luce dei motivi di ricorso, con sentenza del 17/03/2021 il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ben Aissa Amir Alessandro, la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 1, 583 -quig uies e 585 cod. pen. .o`6C, ' 2. Nell'interesse dell'imputato'19corsò per cassazione, con il quale si lamenta erronea qualificazione giuridica della vicenda, da ricondurre non al concorso ordinario di persone ma al concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen.

3. La doglianza è inammissibile. È certamente esatto che, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 27721401), ma deve comunque trattarsi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 27597102).

E, tuttavia, il carattere manifesto dell'errore (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901) non sussiste quando l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 27225201). Tale è appunto il caso di specie, in quanto il ricorso - peraltro in termini di assoluta genericità - richiama «gli atti di indagine», la commissione materiale della condotta solo da parte di un correo, la successiva comparsa dell'arma nelle sue mani.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/10/2021 • o+, • rt:::2 I C.Z1 Cr. Il Consigliere estensore Il Presiden