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Sentenza — n. 1845/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1845/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 25/02/2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18/06/2019 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato Antonio Volpe e Domenico Lubritto responsabili dei reati di tentata violenza privata (capo D) e lesioni volontarie (capo E) in danno di Anna Zambrano e li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di giustizia (mesi 4 e giorni 15 di reclusione, così determinata: pena-base per il più grave reato di lesioni volontarie, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aumentata per la continuazione per il reato di tentata violenza privata) e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da luquidarsi in sede civile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Domenico Lubritto, attraverso il difensore Avv. Maurizio Mastrogiovanni, articolando quattro di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.Il primo, il secondo e il quarto motivo articolano censure dal tenore argonnentativo analogo a quello dei corrispondenti motivi del ricorso nell'interesse di Antonio Volpe. Il terzo motivo denuncia, con riguardo al capo E), vizi di motivazione, in quanto dalle sentenze di merito non è dato sapere quale sia stato il contributo causale, diretto e consapevole, del ricorrente, posto che la stessa persona offesa ha escluso di essere stata picchiata da Lubritto.

Parole chiave

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vittima di infortunio azione penale privata tentate lesioni personali gravi reati violenti violenza domestica vie di fatto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VOLPE ANTONIO nato a CASAL VELINO il 13/05/1957 LUBRITTO DOMENICO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 07/11/1990 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che la difesa dei ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126.

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato di lesioni personali, in quanto estinto per remissione di querela, per l'annullamento con rinvio in relazione alla determinazione della pena e per l'inammissibilità nel resto dei ricorsi; e, per i ricorrenti, l'avv. Maurizio Mastrogiovanni, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 25/02/2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18/06/2019 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato Antonio Volpe e Domenico Lubritto responsabili dei reati di tentata violenza privata (capo D) e lesioni volontarie (capo E) in danno di Anna Zambrano e li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di giustizia (mesi 4 e giorni 15 di reclusione, così determinata: pena-base per il più grave reato di lesioni volontarie, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aumentata per la continuazione per il reato di tentata violenza privata) e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da luquidarsi in sede civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Antonio Volpe, attraverso il difensore Avv. Maurizio Mastrogiovanni, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto le notifiche per le udienze del giudizio di appello, nonostante l'imputato avesse dichiarato domicilio, sono state erroneamente eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 83, comma 14, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che trova applicazione solo per l'imputato assente e, quindi, già rappresentato dal difensore.

Il secondo motivo denuncia erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Il terzo motivo denuncia, con riguardo al capo E), vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha considerato la testimonianza di Raffaele Conte, il quale ha riferito che la persona offesa aveva in mano un pezzo di gomma e che Volpe tentava di contenere la donna. Il quarto motivo denuncia, con riguardo al capo D), vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha considerato quanto dedotto dall'atto di appello in ordine al peso enorme e alle grandi dimensione dell'automezzo che secondo la contestazione sarebbe stato oggetto dello scossone da parte degli imputati.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Domenico Lubritto, attraverso il difensore Avv. Maurizio Mastrogiovanni, articolando quattro di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.Il primo, il secondo e il quarto motivo articolano censure dal tenore argonnentativo analogo a quello dei corrispondenti motivi del ricorso nell'interesse di Antonio Volpe. Il terzo motivo denuncia, con riguardo al capo E), vizi di motivazione, in quanto dalle sentenze di merito non è dato sapere quale sia stato il contributo causale, diretto e consapevole, del ricorrente, posto che la stessa persona offesa ha escluso di essere stata picchiata da Lubritto.

4. Sono stati trasmessi alla Corte i verbali di remissione della querela da parte dell'unico erede della querelante nei confronti degli imputati e di accettazione da parte di questi ultimi della remissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In premessa rileva la Corte che l'intervenuta remissione di querela esercita i propri effetti estintivi nei confronti degli imputati solo con riferimento al reato di lesioni volontarie sub E) - con conseguente assorbimento del terzo motivo del ricorso da entrambi proposto - mentre il reato di violenza privata tentata è procedibile d'ufficio.

2. Il primo motivo dei due ricorsi è manifestamente infondato. Il comma 14 (così come i commi 13 e 15) dell'art. 83 cit. appresta «una disciplina speciale delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi nel periodo emergenziale» (Sez. 5, n. 37876 del 08/09/2021, Memet, Rv. 281971), disciplina alla quale è all'evidenza estranea la limitazione indicata nel ricorso.

3. Il secondo motivo dei due ricorsi è inammissibile in quanto - a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato, quali elementi di conferma del racconto della persona offesa, le fotografie e le certificazioni mediche attestanti le lesioni subìte - è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

4. Il quarto motivo dei due ricorsi è del pari inammissibile, in quanto isola il primo segmento della condotta contestata, obliterando in toto il secondo consistito nell'azione violenta sulla persona della vittima. I ricorsi involgono inammissibili questioni di merito e, per l'artificiosa segmentazione sui quali si basano censure, risultano manifestamente inidonei a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

5. Pertanto, nei confronti di entrambi i ricorrenti la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di lesioni volontarie senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela e - non potendo procedervi questa Corte - relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Napoli; nel resto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali perche estinto per remissione di querela. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per il rimanente reato di cui agli artt. 56, 610 c.p. con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 13/12/2021. Il Consigliere estensore Il Pre