Sentenza — n. 1844/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIFOLCO SALVATORE nato a NAPOLI il 17/06/1973 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che la difesa del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo e, per il ricorrente, l'avv. Katia Giacinto Dottore, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 601 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1844/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, in quanto in data 30/12/2020, l'imputato detenuto Salvatore Bifolco nominava quale difensore di fiducia, anche con riferimento al procedimento in esame, l'Avv. Katia Dottore Giachino, revocando la nomina dell'Avv. Luca Montennaggi, indicato, invece, erroneamente nel decreto di citazione per il giudizio di appello e nella stessa sentenza impugnata quale difensore di fiducia non comparso (così come altro difensore indicato come di fiducia), mentre nessun riferimento è fatto alla nuova nomina del difensore di fiducia. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIFOLCO SALVATORE nato a NAPOLI il 17/06/1973 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che la difesa del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo e, per il ricorrente, l'avv. Katia Giacinto Dottore, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25/05/2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 01/10/2020 con la quale il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato Salvatore Bifolco responsabile dei reati di cui all'art. 75, d. Igs. n. 159 del 2011 e di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Bifolco, attraverso il difensore Avv. Katia Dottore Giachino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 601 cod. proc. pen., per omessa citazione in appello del nuovo e unico difensore di fiducia, nominato - come da dichiarazione resa all'Ufficio Matricola del carcere di Grosseto il 30/12/2020 - prima dell'emissione del decreto di citazione in appello del 24/03/2021.
Il ricorso è fondato, in quanto in data 30/12/2020, l'imputato detenuto Salvatore Bifolco nominava quale difensore di fiducia, anche con riferimento al procedimento in esame, l'Avv. Katia Dottore Giachino, revocando la nomina dell'Avv. Luca Montennaggi, indicato, invece, erroneamente nel decreto di citazione per il giudizio di appello e nella stessa sentenza impugnata quale difensore di fiducia non comparso (così come altro difensore indicato come di fiducia), mentre nessun riferimento è fatto alla nuova nomina del difensore di fiducia. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 13/12/2021. Il Consigliere