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Sentenza — n. 1837/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1837/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1837/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALECORE DANIELA nato a TARANTO il 21/08/1986 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. LUIGI SEMERARO per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata dalla Corte di appello di Lecce — sezione distaccata di Taranto, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Taranto che aveva condannato Daniela Malecore per i reati di lesioni aggravate e minaccia ai danni di Alessia Galzarano, commessi il 22 luglio 2014.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1837/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In sostanza — osserva il Collegio — la Corte di appello non ha fondato le proprie conclusioni sul solo presupposto dell'anteriorità della condanna a pena sospesa di cui giustamente si duole la ricorrente, ma anche sullo scrutinio circa il rischio di recidiva di cui all'art. 164, comma 1, cod. pen., nell'ambito del quale sono stati valorizzati diversi indicatori negativi, tra cui ben si colloca anche la condanna successiva per fatto successivo, attenendo alla condotta post delitto, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 1 e 133, comma 2, n.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pene condizionali ripristino dell'effetto sospensivo concorso di motivi di sospensione remissione della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Peraltro, come sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, il beneficio può essere concesso una seconda volta quando la pena complessiva sia contenuta entro il limite di cui all'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALECORE DANIELA nato a TARANTO il 21/08/1986 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. LUIGI SEMERARO per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata dalla Corte di appello di Lecce — sezione distaccata di Taranto, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Taranto che aveva condannato Daniela Malecore per i reati di lesioni aggravate e minaccia ai danni di Alessia Galzarano, commessi il 22 luglio 2014.

2. Ricorre per cassazione l'imputata con atto a firma del difensore di fiducia, che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione di una seconda sospensione condizionale della pena. Spiega la ricorrente che la Corte territoriale ha giustificato il diniego sulla scorta del fatto che ella aveva commesso il reato sub iudice nonostante la precedente pena sospesa, mentre, in effetti, quest'ultima si riferiva ad un reato commesso successivamente a quello per cui si procede. Peraltro, come sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, il beneficio può essere concesso una seconda volta quando la pena complessiva sia contenuta entro il limite di cui all'art. 163 cod. pen.

3. Mentre il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, il difensore dell'imputato ha insistito per il suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, dal momento che la ricorrente non affronta l'intera ratio decidendi della pronunzia avversata, laddove la sospensione condizionale della pena è stata negata non solo per il precedente a pena sospesa (motivazione effettivamente errata, perché il fatto e la relativa condanna a pena sospesa erano successivi all'episodio per cui si procede oggi), ma anche per una più generale valutazione circa l'incapacità di autocontenersi della prevenuta, evincibile dall'aggressione portata alla persona offesa dopo un precedente assalto alla medesima Galzarano e nonostante la presunta relazione di quest'ultima con il marito della Malecore risalisse a quindici anni prima.

In sostanza — osserva il Collegio — la Corte di appello non ha fondato le proprie conclusioni sul solo presupposto dell'anteriorità della condanna a pena sospesa di cui giustamente si duole la ricorrente, ma anche sullo scrutinio circa il rischio di recidiva di cui all'art. 164, comma 1, cod. pen., nell'ambito del quale sono stati valorizzati diversi indicatori negativi, tra cui ben si colloca anche la condanna successiva per fatto successivo, attenendo alla condotta post delitto, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 1 e 133, comma 2, n.

3) cod. pen.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). (Th

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi»9nt (---ThPao