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Sentenza — n. 1811/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1811/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza emessa il 21/06/2019 il Giudice di Pace di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pisoni Alberto in ordine al reato di lesioni personali ai danni di Marchesi Mattia per essere il reato estinto per remissione di querela ed ha condannato il querelato al pagamento delle spese.

Regesto Legislator

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art. 37, comma 2 d.lgs. 274/2000, art. 340, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1811/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per remissione di querela, poneva a suo carico il pagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto concordato dalle parti. Premesso che il ricorso risulta correttamente riqualificato ex art. 568 co. 5 c.p.p. in relazione all'art. 37, comma 2 d.lgs. 274/2000, essendo ammesso contro le sentenze di proscioglimento il solo ricorso per cassazione da parte dell'imputato, va rammentato che l'art. 340, comma 4 cod. proc. pen. dispone che "le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".

Parole chiave

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accollo delle spese condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese d'assicurazione spese di ripristino gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

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art. 37, comma 2 d.lgs. 274/2000
in relazione all'art. 37, comma 2 d.lgs. 274/2000, essendo ammesso contro le sentenze di proscioglimento il solo ricorso per cassazione da parte dell'imputato, va rammentato che l'art.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen
274/2000, essendo ammesso contro le sentenze di proscioglimento il solo ricorso per cassazione da parte dell'imputato, va rammentato che l'art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISONI Benedetto, nato a Bergamo il 16/03/1964 avverso la sentenza del 21/06/2019 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8„ d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle spese; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. Valeria Cominotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 21/06/2019 il Giudice di Pace di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pisoni Alberto in ordine al reato di lesioni personali ai danni di Marchesi Mattia per essere il reato estinto per remissione di querela ed ha condannato il querelato al pagamento delle spese.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il difensore di Pisoni Alberto, Avv. Valeria Cominotti, lamentando che erroneamente il giudice, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per remissione di querela, abbia posto a suo carico il pagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto concordato dalle parti.

3. Il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 18/12/2020, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per remissione di querela, poneva a suo carico il pagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto concordato dalle parti. Premesso che il ricorso risulta correttamente riqualificato ex art. 568 co. 5 c.p.p. in relazione all'art. 37, comma 2 d.lgs. 274/2000, essendo ammesso contro le sentenze di proscioglimento il solo ricorso per cassazione da parte dell'imputato, va rammentato che l'art. 340, comma 4 cod. proc. pen. dispone che "le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".

Ciò posto, il verbale di udienza del 28/02/2019, allegato al ricorso, dà atto della volontà delle parti di porre le spese del proc:edimento a carico del querelante, e dalla sentenza non emerge una motivazione per la statuizione operata in materia di spese in maniera difforme da quella espressa dalle parti; sicché deve ritenersi che il giudice non abbia tenuto conto della volon1:à manifestata dalle parti. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in parte qua ex art. 620 lett. I) c.p.p., ponendo a carico del querelante Marchesi Mattia le spese del procedimento erroneamente attribuite al querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di Pisoni Benedetto al pagamento delle spese processuali, che pone a carico del querelante, Marchesi Mattia. Così deciso in Roma il 17/11/2021 Il C