Sentenza — n. 1807/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 1.1. Preliminarmente va rilevato che la notifica alle ricorrenti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'ari:. 23, comma 8, I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 49 cod. pen, art. 624-bis cod. pen; Sentenza — n. 1807/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Preliminarmente va rilevato che la notifica alle ricorrenti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'ari:. 23, comma 8, I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BIANCHI ELISA nato a POZZUOLI il 06/08/1977 VINOTTI SILVANA nato a NOVARA il 06/02/1964 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021., n. 126.
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO INI FATTO 1. Con sentenza deliberata il 04/12/2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 21/04/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Massa Carrara, per quanto è qui di interesse dichiarava Elisa Bianchi e Silvana Vinotti responsabili dei reati di tentato furto in abitazione in danno di Mirella Bertonelli (capo a) e di furto in abitazione in danno di Elena Gila Baila e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (esclusa quella ex art. 61, n. 11-quater cod. pen.) e alla recidiva, le condannava alla pena di giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova hanno proposto ricorso per cassazione Elisa Bianchi e Silvana Vinotti, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Alessandro Maneschi, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo lamenta la mancata concessione del differimento dell'udienza di appello, in quanto il difensore era in isolamento fiduciario e non aveva la possibilità di raccogliere l'adesione della ricorrente Vinotti per lo svolgimento dell'udienza con trattazione orale. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen., in quanto Vinotti, in concorso con Bianchi, era entrata nell'abitazione di Bertonelli ma non ha rubato nulla perché non vi era nulla da rubare e solo successivamente erano intervenuti i Carabinieri, sicché le imputate hanno interrotto l'azione criminosa perché la stessa aveva dato esito infruttuoso. Il terzo motivo denuncia motivazione insufficiente in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 1.1. Preliminarmente va rilevato che la notifica alle ricorrenti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'ari:. 23, comma 8, I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto.
2. Elisa Bianchi ha rinunciato al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00.
3. Anche il ricorso di Vinotti è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto fa leva sulla condizione del difensore in quarantena fiduciaria, laddove la Corte di appello ha spiegato che tale condizione è iniziata in epoca successiva al termine per chiedere la trattazione orale. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, peraltro del tutto aspecifico in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3.2.
Il secondo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato principio in forza del quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902). 3.3. Il terzo motivo è del pari inammissibile, in quanto la Corte distrettuale ha puntualmente motivato la sussistenza dei presupposti della recidiva richiamando i precedenti della ricorrente (anche in concorso con la coimputata), laddove, nel resto, la Corte distrettuale ha sottolineato che, per un errore del giudice di primo grado, è stata applicata una cornice edittale inferiore a quella derivante dalla modifica dell'art. 624-bis cod. pen. 3.4.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese p:Irocessuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inamrhissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, condanna altresì le ricorrerti pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma quantificata per Bianchi Elisa in 500 euro e per Vinotti Silvana in euro 3000