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Sentenza — n. 1788/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1788/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1788/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO GIAN LUCA nato a LATINA il 28/06/1996 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1788/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Oreste Palmieri, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, n. 3, 606 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione; la sentenza di primo grado era stata dichiarata nulla dalla Corte di appello di Roma il 05/07/2019 a causa della mancanza di firma del presidente, ma veniva poi notificata, come provvedimento emesso fuori termine, la stessa sentenza dichiarata nulla, con la firma del presidente, sicché non si tratta di una nuova sentenza, mentre la sottoscrizione del giudice estensore in calce alla medesima sentenza non ne comporta la sanatoria.

Parole chiave

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modifica della sentenza ricorso straordinario per nullità difetto di sottoscrizione effetti di una sentenza di annullamento peggioramento di uno stato anteriore nullità procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO GIAN LUCA nato a LATINA il 28/06/1996 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 19/06/2020, la Corte di appello di Roma, per quanto è qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di (fu Latina depositata il 22/07/2019 che aveva dichiarato Gianluca Di Silvio responsabile - in concorso con Samuele Di Silvio e Salvatore Sparta Leonardi - del reato di lesioni aggravate in danno di Enxhi Dervishi, ha rideterminato la pena irrogata nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione Gianluca Di Silvio, attraverso il difensore Avv.

Oreste Palmieri, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, n. 3, 606 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione; la sentenza di primo grado era stata dichiarata nulla dalla Corte di appello di Roma il 05/07/2019 a causa della mancanza di firma del presidente, ma veniva poi notificata, come provvedimento emesso fuori termine, la stessa sentenza dichiarata nulla, con la firma del presidente, sicché non si tratta di una nuova sentenza, mentre la sottoscrizione del giudice estensore in calce alla medesima sentenza non ne comporta la sanatoria.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Premesso che, come questa Corte ha già puntualizzato, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (Sez. 5, Sentenza n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412), ipotesi, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie in quanto la requisitoria del P.G. risulta trasmessa alla parte privata in data 25/10/2021, assicurando quindi la possibilità di interloquire in considerazione del lasso di tempo intercorso rispetto all'odierna udienza, il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Come puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte, la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nell'impugnazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 254671; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteramo, Rv. 266308). Il giudice di primo grado, nel sanare la nullità rilevata con la sottoscrizione del presidente-estensore, e quello di appello, nel respingere l'eccezione difensiva, hanno fatto buon governo del principio di diritto, richiamato redigendo, il primo, nuovamente la sentenza- documento (dando atto in premessa dell'intervenuto annullamento, il che, peraltro, esclude l'"identità" tra le due sentenze-documento evocata dal ricorrente) e depositandola ritualmente (ferma restando la data della deliberazione).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angel