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Sentenza — n. 1390/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses third-party revocation appeals against preventive confiscation decrees lacking new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by third parties seeking to revoke a definitive preventive confiscation decree. The applicants argued that existing but undiscussed evidence proved the confiscation unjust, yet the lower courts correctly ruled that only newly discovered or post-proceeding evidence qualifies for revocation. Consequently, the Court affirmed the dismissal, emphasizing the strict temporal limits and evidentiary requirements for challenging such decrees.

Regesto Legislator

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Art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011; In preventive confiscation proceedings, third parties may request revocation only upon the discovery of new evidence formed after the decree's finality or after the prevention procedure concluded, excluding evidence merely deducible but not previously presented.

Parole chiave

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preventive confiscation third party rights revocation of decree new evidence requirement procedural admissibility decadence period judicial execution prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011
Il Tribunale di Caltanissetta, riqualificata l'istanza come istanza di revocazione ex art. 28 d.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
art. 11 cod. proc. pen
159 del 2011, con provvedimento del 19 luglio /f/ 2018, ha dichiarato la competenza della Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri
pen., che provvede con ordinanza ricorribile cassazione (Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv.
Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica
Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, Notaro
Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio
281143; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, Rv.
Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio
276075; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. La Rosa Calogero, nato a Niscemi il 12/06/1940 2. Arcerito Rosaria, nata a Niscemi il 04/01/1943 avverso il decreto del 26/05/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata il 21 maggio 2018 Calogero La Rosa e Rosaria Arcerito chiedevano al Tribunale di Caltanissetta la revoca del decreto di confisca da questo emesso nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di Giuseppe Amedeo Arcerito, divenuto definitivo il 12 settembre 2017, ed avente ad oggetto anche beni formalmente intestati ai predetti, che pertanto assumevano la posizione di terzi interessati.

2. Il Tribunale di Caltanissetta, riqualificata l'istanza come istanza di revocazione ex art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011, con provvedimento del 19 luglio /f/ 2018, ha dichiarato la competenza della Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 28, comma 1, d.lgs. citato.

3. La Corte di appello di Catania, dopo avere aderito a detta qualificazione giuridica della istanza, l'ha rigettata, osservando che quelle poste dai ricorrenti a fondamento della loro istanza non erano prove nuove, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. citato, essendo tali solo quelle sopravvenute rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non quelle che, pur essendo deducibili, non erano state dedotte. I documenti allegati all'istanza erano già esistenti nel momento in cui era stato emesso il decreto di confisca. La consulenza tecnica di parte ed un'eventuale perizia, anch'essa richiesta, avrebbero consentito solo una rivalutazione delle prove già acquisite, mentre, quanto alle prove testimoniali di cui era stata chiesta l'assunzione, nulla era stato dedotto circa la sopravvenienza della conoscenza di tali prove alla emissione del provvedimento di confisca.

4. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso Calogero La Rosa e Rosaria Arcerito, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento. Essi hanno evidenziato che, in quanto terzi rispetto al provvedimento di confisca, erano legittimati a chiederne la revoca al giudice dell'esecuzione e, pertanto, ricorreva la competenza del Tribunale di Caltanissetta. Inoltre, la revocazione doveva ritenersi consentita anche sulla base di prove già esistenti e conosciute, ma non dedotte in seno al procedimento di prevenzione. Le nuove prove dimostravano la ingiustizia del decreto di confisca disposto in relazione ai beni loro appartenenti, atteso che questi non erano nella disponibilità del proposto e non erano stati acquistati con risorse economiche da lui provenienti. Le prove non erano nuove perché esse si erano formate dopo la confisca a seguito della disponibilità dei dichiaranti di essere esaminati secondo le modalità previste per le indagini difensive.

5. Il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire una memoria difensiva con allegata documentazione, evidenziando che da questa emergerebbe che quando i loro beni erano stati confiscati, essi erano già sottoposti ad esecuzione per ragioni di natura edilizia e tributaria e, non essendo essi più di loro proprietà, neppure potevano essere confiscati.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.

2. Deve in primo luogo osservarsi che gli odierni ricorrenti hanno partecipato al procedimento di prevenzione conclusosi con la conferma del decreto di confisca disposto anche in relazione ai beni ad essi appartenenti. Ne consegue che il rimedio ad essi accordato per far valere la pretesa erroneità del decreto ormai divenuto definitivo non era la istanza al giudice dell'esecuzione, ma la sua revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. Ad essi non è applicabile il principio affermato da questa Corte di cassazione, in tema di confisca di prevenzione, secondo il quale il terzo che non è stato parte del procedimento può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione e, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che provvede con ordinanza ricorribile cassazione (Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041).

Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale di Caltanissetta, riqualificata la istanza ex art. 28 citato, ha dichiarato la propria incompetenza e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Catania.

3. Altrettanto correttamente, poi, la Corte di Catania ha escluso che ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore (Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica, Rv. 281692;

Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, dep. 2021, Notaro, Rv. 281143; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, Rv. 276075; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv. 270238). In particolare, non può ritenersi a tal fine quale prova nuova anche quella deducibile, ma, per qualsiasi motivo, non dedotta, essendo previsto un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revoca, che delimita l'ambito temporale di ammissibilità dell'istituto e lo differenzia dal procedimento di revisione della condanna (Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, Rv. 276075).

Nella loro istanza, come rilevato dalla Corte di appello, neppure si afferma che le prove testimoniali sono state «scoperte» dopo che il provvedimento di confisca è divenuto definitivo e quindi legittimamente la Corte di appello ha ritenuto che non ricorresse il presupposto di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011.

4. Quanto, poi, all'affermazione, contenuta nella memoria difensiva, secondo la quale i beni non appartenevano più ai ricorrenti all'atto della confisca, essa, laddove fosse corrispondente a verità, renderebbe ulteriormente inammissibile la loro istanza, atteso che dal suo accoglimento non potrebbero conseguire alcun utile risultato, non essendo comunque proprietari dei beni confiscati.

5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/10/2021. Il Consigliere estensore Il