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Sentenza — n. 1384/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1384/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata emessa il 24 settembre 2020 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, il quale, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Ivan Nikolic per furto pluriaggravato in abitazione ai danni della settantanovenne Margherita Trinco, in concorso con almeno una donna, inizialmente individuata in Arianna Spuzic (che, a dispetto di un'iniziale individuazione, in sede di incidente probatorio non era stata più riconosciuta dalla persona offesa). In particolare, Nikolic è stato individuato come l'uomo che era alla guida dell'autovettura in sosta nei pressi dell'abitazione dell'anziana vittima e su cui l'autrice del furto si era allontanata subito dopo il misfatto.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

Parole chiave

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imputazione di furto testimonianza della vittima partecipazione al reato luogo del reato scemata imputabilità assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC IVAN nato a HRVATSKO (CROAZIA) il 19/12/1955 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 24 settembre 2020 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, il quale, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Ivan Nikolic per furto pluriaggravato in abitazione ai danni della settantanovenne Margherita Trinco, in concorso con almeno una donna, inizialmente individuata in Arianna Spuzic (che, a dispetto di un'iniziale individuazione, in sede di incidente probatorio non era stata più riconosciuta dalla persona offesa). In particolare, Nikolic è stato individuato come l'uomo che era alla guida dell'autovettura in sosta nei pressi dell'abitazione dell'anziana vittima e su cui l'autrice del furto si era allontanata subito dopo il misfatto.

2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che tutti gli elementi a suo carico depongono solo per la sua presenza in strade limitrofe al luogo del furto. La posizione del ricorrente era collegata a quella di Arianna Spuzic che, inizialmente indicata dalla persona offesa e da un teste come la donna che si era introdotta nella casa della prima, non era poi stata più riconosciuta nelle successive audizioni. Il contributo del teste Pancrazio Tedesco — si legge nel ricorso — non era preciso quanto al colore dell'autovettura dove egli avrebbe visto un uomo al lato guida, sicché il riconoscimento del veicolo a mezzo del sistema di videosorveglianza non si presenta affidabile. Del pari la descrizione dell'uomo alla guida fornita da Tedesco sarebbe imprecisa, il che avrebbe richiesto lo svolgimento di un'individuazione fotografica.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso perché versato in fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. E, invero, la sentenza impugnata svolge delle argomentazioni lineari che, dal certo riconoscimento, da parte di Pancrazio Tedesco, dell'autovettura e dell'uomo che la guidava nell'odierno imputato, autovettura su cui era salita la donna che era appena fuoriuscita dall'abitazione della persona offesa subito dopo il furto (come riferito da Cipriano Carducci), ha ricavato la prova della responsabilità concorsuale del ricorrente. In più, la Corte territoriale ha anche evidenziato che le telecamere di sorveglianza avevano confermato il transito della Opel Astra nel Comune di Tricarico e che, pochi giorni dopo, il 18 ottobre 2018, il prevenuto era stato controllato proprio alla guida di quel veicolo.

Di fronte a questi argomenti, esposti secondo un adeguato rigore logico- argomentativo, il ricorso non fa che sviluppare censure in fatto, che ignorano il costrutto e che mirano a spostare l'attenzione su altri aspetti del compendio probatorio, non inficiando le riflessioni svolte dal Collegio di appello circa la responsabilità del ricorrente. Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11