Sentenza — n. 1375/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 giugno 2020, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 6 luglio 2018, con la quale Sauro Donato Vittorio era stato dichiarato responsabile del reato di tentato furto aggravato di alcuni prodotti di profumeria in un supermercato Esselunga (artt. 56, 624, 625, n. 7, c.p.) e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 1375/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. Loredana Piazza, ha proposto ricorso il Sauro, deducendo con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante contestata dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, nonostante sia emerso chiaramente dalle dichiarazioni della guardia giurata che la sorveglianza sull'imputato era stata stata continuativa e diretta, avendo il dichiarante osservato l'imputato fino al suo tentato allontanamento con la merce. 3.Con comunicazione in data 27.9.2021 la difesa dell'imputato ha comunicato l'intervenuto decesso dell'imputato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAURO DONATO VITTORIO nato a MILANO il 16/04/1949 avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 giugno 2020, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 6 luglio 2018, con la quale Sauro Donato Vittorio era stato dichiarato responsabile del reato di tentato furto aggravato di alcuni prodotti di profumeria in un supermercato Esselunga (artt. 56, 624, 625, n. 7, c.p.) e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. Loredana Piazza, ha proposto ricorso il Sauro, deducendo con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante contestata dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, nonostante sia emerso chiaramente dalle dichiarazioni della guardia giurata che la sorveglianza sull'imputato era stata stata continuativa e diretta, avendo il dichiarante osservato l'imputato fino al suo tentato allontanamento con la merce. 3.Con comunicazione in data 27.9.2021 la difesa dell'imputato ha comunicato l'intervenuto decesso dell'imputato.
4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa Lucia Odello, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è* estinto per morte dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato. Ed invero, il Sauro risulta deceduto in data 11.1.2021, come da certificato di morte prodotto, ed in proposito più volte questa Corte ha evidenziato come la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, imponga l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Co