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Ordinanza — n. 1153/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1153/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la sentenza n. 27937 del 15 giugno 2021 nel senso che ove nella motivazione, a pg. 5 leggesi: "All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge", deve leggersi: "All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente e del responsabile civile poste italiane alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario della parte civile, avv. Bernardo Massaro Cenere".

Regesto Legislator

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art. 130 cod. pen; Ordinanza — n. 1153/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Massaro Cenere quale procuratore antístatario e che l'omissione di tale indicazione può essere corretta mediante ricorso alla procedura di correzione di errore materiale (Sez. U civili, n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 - 01) Rilevato che, nel processo di primo grado, era stato citato il responsabile civile Poste Italiane, che è stato condannato, insieme all'imputato, a risarcire il danno alla parte civile e che, pertanto, il medesimo doveva essere condannato anche a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Parole chiave

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responsabilità di diritto privato risarcimento del danno civile accollo delle spese risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. pen
Bernardo Massaro Cenere, con cui si domanda la correzione, ex art. 130 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sulla richiesta presentata da Avv. BERNARDO MASSARO CENERE Nel procedimento a carico di: LA RUSSA MARIO nato a PALERMO il 07/06/1972 Relativa alla sentenza del 15/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l'accoglimento della richiesta di correzione di errore materiale; Preso atto della richiesta di correzione di errore materiale della sentenza n. 27937 pronunziata il 15 giugno 2021 da questa Corte, richiesta avanzata dal difensore di parte civile Avv.

Bernardo Massaro Cenere, con cui si domanda la correzione, ex art. 130 cod. pen., della sentenza nella parte in cui: - ha condannato il solo imputato, e non anche il responsabile civile Poste Italiane s.p.a., al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile; - non ha attribuito la somma liquidata al procuratore antistatario della parte civile, nonostante apposita richiesta. Rilevato che, nell'istanza di liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, vi era la richiesta di anticipazione a favore dell'Avv.

Massaro Cenere quale procuratore antístatario e che l'omissione di tale indicazione può essere corretta mediante ricorso alla procedura di correzione di errore materiale (Sez. U civili, n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 - 01) Rilevato che, nel processo di primo grado, era stato citato il responsabile civile Poste Italiane, che è stato condannato, insieme all'imputato, a risarcire il danno alla parte civile e che, pertanto, il medesimo doveva essere condannato anche a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Considerato che anche quest'ultima omissione può essere corretta con la procedura di correzione di errore materiale (Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013, Para, Rv. 257743).

P.Q.M.

dispone correggersi:

1) la sentenza n. 27937 del 15 giugno 2021 nel senso che ove nella motivazione, a pg. 5 leggesi: "All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge", deve leggersi: "All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente e del responsabile civile poste italiane alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario della parte civile, avv. Bernardo Massaro Cenere".

2) nel dispositivo della suddetta sentenza ed in quello letto in udienza, ove è scritto: "Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge", deve leggersi "Condanna, inoltre, il ricorrente ed il responsabile civile poste italiane alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario della parte civile, avv. Bernardo Massaro Cenere". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni Così deciso il 11/11/2021. Il Con