Sentenza — n. 1151/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto dell'8 gennaio 2021, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, nella persona del dott. Francesco Petrone, disponeva il giudizio per i delitti ivi elencati nei confronti di Salvatore Laruffa, Domenico Bruzzese, Massimo Antonio Porretta e Marcella Cimato. Con il precedente decreto, datato 7 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, nella persona del dott. Barbara Borelli, autorizzava la proroga delle indagini nei confronti dei predetti, richiesta dal pubblico ministero il 14 gennaio 2019, letta la memoria della difesa del Laruffa del 27 febbraio 2019, a seguito della richiesta di notizie pervenuta dal Gup il 6 novembre 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 1151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 10097 del 28/01/2005, Cantarero, Rv. 231152; Sez. 2, n. 40408 del 08/10/2008, Leggieri, Rv. 241869) Non diversamente deve concludersi per il decreto di proroga delle indagini preliminari, essendo anch'esso un provvedimento interlocutorio e non definitorio, la cui eventuale inefficacia - e la conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti in base alla stessa - può costituire oggetto di valutazione sollecitata dalla difesa nel prosieguo del processo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LARUFFA SALVATORE nato a CINQUEFRONDI il 18/03/1989 BRUZZESE DOMENICO nato a ROSARNO il 01/01/1971 BRUZZESE FRANCESCO nato a ROSARNO il 05/06/1962 PORRETTA MASSIMO ANTONIO nato a ROSARNO il 22/04/1973 CIMATO MARCELLA nato a ROSARNO il 24/08/1974 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI deciso il ricorso de plano
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell'8 gennaio 2021, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, nella persona del dott. Francesco Petrone, disponeva il giudizio per i delitti ivi elencati nei confronti di Salvatore Laruffa, Domenico Bruzzese, Massimo Antonio Porretta e Marcella Cimato. Con il precedente decreto, datato 7 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, nella persona del dott. Barbara Borelli, autorizzava la proroga delle indagini nei confronti dei predetti, richiesta dal pubblico ministero il 14 gennaio 2019, letta la memoria della difesa del Laruffa del 27 febbraio 2019, a seguito della richiesta di notizie pervenuta dal Gup il 6 novembre 2020.
2. Avverso entrambi i decreti propongono ricorso i citati imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 406, comma 3, 407, comma 3, cod. proc. pen. per la ritenuta utilizzabilità degli atti di indagini raccolti nel periodo dì tempo successivo alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, esclusa l'ultima proroga. Questa era infatti tardiva e a ciò doveva aggiungersi che il Gup, nonostante l'espressa richiesta della difesa, non si era pronunciato sulla questione, e quindi sulla utilizzabilità degli ìndicati atti di indagine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Deve, innanzitutto, rilevarsi come le doglianze formulate nel ricorso si appuntino sulla sola ritenuta utilizzabilità delle indagini esperite durante il periodo di tempo relativo all'ultima proroga delle stesse, di cui si assume la intempestività. Questa Corte, a tal proposito però, ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze interlocutorie pronunciate dal giudice per l'udienza preliminare su eccezioni e questioni preliminari, in quanto le stesse non sono autonomamente impugnabili, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio, meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio e suscettibili di essere sempre modificati fino al momento della decisione (da ultimo con la sentenza Sez. 3, n. 36372 del 08/09/2021, Usai, Rv. 281948, pronunciata proprio nel caso di un ricorso avverso un provvedimento del giudice per l'udienza preliminare dichiarativa dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini).
Non diversamente deve concludersi nel caso del decreto che dispone il giudizio, non costituendo una ragione dì nullità del medesimo, tassativamente indicate nell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., nella incerta identificazione dell'imputato nell'enunciazione dell'accusa e nella citazione a giudizio, e, quindi, non nella composizione del compendio probatorio. Del resto, si è già chiarito come il decreto che dispone il giudizìo emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare (Sez. 3, n. 33819 del 03/06/2021, Lai, Rv. 281882;
Sez. 6, n. 10097 del 28/01/2005, Cantarero, Rv. 231152; Sez. 2, n. 40408 del 08/10/2008, Leggieri, Rv. 241869) Non diversamente deve concludersi per il decreto di proroga delle indagini preliminari, essendo anch'esso un provvedimento interlocutorio e non definitorio, la cui eventuale inefficacia - e la conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti in base alla stessa - può costituire oggetto di valutazione sollecitata dalla difesa nel prosieguo del processo.
2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano Palla Ce '