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Sentenza — n. 1149/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1149/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1149/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., parzialmente modificando l'ordinanza cautelare assunta dal giudice per le indagini preliminari, ha sostituto la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Castello Simone, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza quale partecipe alla associazione mafiosa siciliana denominata cosa nostra.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 1149/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo proposto si risolve nella contestazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Simone Castello, in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.Secondo il ricorrente, gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a integrare la condotta di partecipazione, riferibile a colui che "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Parole chiave

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partecipazione al reato atti penali recidiva nell'infrazione casellario giudiziale tentato assassinio crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 416-bis cod. pen
33748 del 12/07/2005, Mannino) hanno colto l'occasione per definire ulteriormente la condotta tipica del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLO SIMONE nato a VILLABATE il 11/10/1949 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. Raffaele Bonsignore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., parzialmente modificando l'ordinanza cautelare assunta dal giudice per le indagini preliminari, ha sostituto la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Castello Simone, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza quale partecipe alla associazione mafiosa siciliana denominata cosa nostra.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett c), con proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza Il ricorrente ravvisa una erronea applicazione della legge penale e una frattura logica nella motivazione facendo leva sulle considerazioni di seguito sintetizzate. Sentenze irrevocabili di condanna hanno accertato, a carico di Castello Simone, la partecipazione a cosa nostra, nella articolazione territoriale di Bagheria, solo fino al 7 novembre 1998; allo stesso tempo, una pronuncia assolutoria ha acclarato l'insussistenza della condotta partecipativa di Castello nel periodo successivo al 7 novembre 1998, almeno fino al 17 ottobre 2011, e ciò anche sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Stefano Lo Verso, che aveva riferito come Castello, una volta scarcerato, si fosse disinteressato delle vicende del sodalizio mafioso.

Tale situazione processuale avrebbe dovuto imporre al Tribunale un più pregnante impegno argomentativo nel ritenere configurabile un nuovo ingresso di Castello in cosa nostra. Invece il giudice di merito: ha considerato un periodo temporale di appena otto mesi, dal 2 maggio 2019 al 22 gennaio 2020; non ha individuato la famiglia mafiosa di appartenenza; si è limitato a valorizzare la partecipazione a un incontro, dai contorni non ben definiti, con Giancarlo Buggea, persona che Castello conosceva per ragioni di lavoro. Emergerebbe, dunque, solo un episodio isolato e occasionale che non sarebbe dimostrativo della permanenza del vincolo associativo e della duratura messa a disposizione del Castello, secondo i principi che, per la giurisprudenza di legittimità, valgono a connotare il reato di partecipazione mafiosa.

Né sarebbe sintomatica l'ulteriore circostanza della richiesta di un intervento "mafioso" per la risoluzione di una controversia privata. D'altra parte al ricorrente non viene attribuito alcun delitto scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L'unico motivo proposto si risolve nella contestazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Simone Castello, in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.Secondo il ricorrente, gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a integrare la condotta di partecipazione, riferibile a colui che "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

3. La doglianza non ha pregio. 3.1. Va ricordato che sul tema della partecipazione mafiosa sono intervenute di recente le Sezioni Unite (sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari) che, ponendosi nel solco della precedente elaborazione giurisprudenziale (in particolare Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino) hanno colto l'occasione per definire ulteriormente la condotta tipica del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel senso che: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione.

Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi». 3.2. Nel caso in rassegna il Tribunale del riesame, sulla scorta di una motivazione immune da vizi logici, ha posto in evidenza, a carico dell'indagato, precisi elementi di fatto, ricavati per lo più dai risultati dell'attività di intercettazione, protrattasi per quasi due anni, anche all'interno dello studio dell'avvocato penalista Angela Porcello, compagna di Giancarlo Buggea, boss della famiglia mafiosa di Canicattì. 3.2.1.

La partecipazione a cosa nostra di Simone Castello è stata accertata da sentenze irrevocabili di condanna sino al 7 novembre 1998. Il ricorrente, "uomo d'onore di Villabate", è stato un "fedelissimo" di Bernardo Provenzano ed ha svolto l'incarico di effettuare le consegne di lettere funzionali alla gestione del potere mafioso da parte dello stesso Provenzano e di Piddu Madonia. 3.2.2. A tale condanna ha fatto séguito una pronuncia assolutoria, che copre il periodo dal 7 novembre 1998 sino al 17 ottobre del 2011. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame prende atto della assoluzione e, rispetto al più ampio spettro temporale indicato sommariamente nel capo di incolpazione provvisoria («dal gennaio 1999»), circoscrive il tempus commissi delicti al periodo interessato dalla emersione di nuovi elementi indiziari a carico di Castello grazie alla attività investigativa in corso, vale a dire dal 2 maggio 2019 (quando cioè viene registrato il primo degli incontri riservati, svoltisi, tra Buggea e Castello, nello studio dell'avv.

Porcello) in avanti.3.2.3. Così delimitato il dies a quo del nuovo reato permanente ascritto a Castello Simone, il Tribunale trae il quadro di gravità indiziaria dalle circostanze di seguito sintetizzate. Il ricorrente si incontra con Giancarlo Buggea proprio nello studio dell'avv. Porcello, ovvero nel luogo prescelto dai boss mafiosi per le loro riunioni, in quanto ritenuto "zona franca" grazie alle garanzie apprestate dal codice di rito agli studi dei difensori. Nel corso degli incontri, oggetto di captazione da parte degli inquirenti, Buggea e Castello discutono di rapporti e progetti interni a cosa nostra, che, proprio per la loro estrema segretezza, possono essere condivisi soltanto tra persone appartenenti alla organizzazione mafiosa: - fatti relativi al latitante Matteo Messina Denaro (con scambio di un appunto su un foglio di carta); - proposta, avanzata dalla famiglia statunitense dei Gambino, volta a realizzare una vasta operazione di riciclaggio su scala internazionale ("siccome hanno bisogno di noialtri che senza noialtri non possono fare niente").

A differenza di quanto sostenuto in ricorso, Castello non si sottrae, ma espone la necessità di acquisire ulteriori informazioni e manifesta alcune perplessità nell'esporsi in prima persona, temendo di attirare l'attenzione degli investigatori; - disponibilità manifestata da Buggea a fornire ospitalità al Castello per sottrarsi a una fastidiosa inchiesta giornalistica. Dai colloqui si apprende anche che Castello era in debito con tale Messina di Catania e che la faccenda era stata risolta grazie all'interessamento di un esponente mafioso di vertice: costui aveva dissuaso Messina dal compiere azioni violente nei confronti di Castello, secondo la logica tipica dell'organizzazione mafiosa di gestire al proprio interno le controversie tra gli affiliati. 3.2.2.

Il Tribunale, dunque, ha valorizzato elementi oggettivi dai quali, in modo coerente, ricava un quadro indiziario grave che depone nel senso dell'attualità di un perdurante contributo dell'associato a favore della consorteria mafiosa.

4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/11/2021 Il Consigliere estensore Il Preside