Sentenza — n. 1112/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha rideterminato la durata delle pene accessorie inflitte a Salzani Gianfranco, in primo grado riconosciuto colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, L.F.) e di abusiva duplicazione di un programma informatico (art. 171-bis I. 633 del 1941), commessi in danno della Project Technology Sri., dichiarata fallita il 10 marzo 2014, con il distrarre, a proprio favore, somme di denaro di pertinenza della fallita per un ammontare di Euro 299.507,25 e, in favore della Azienda Sostenibile Srl., il software denominato CDP, del valore di Euro 400.000,00, iscritto tra le immobilizzazioni materiali della fallita stessa, effettuandone un'abusiva duplicazione; tanto compiendo nella veste di amministratore di fatto della Project Tecnology Sri..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 1112/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria in data 23 febbraio 2021, il difensore dell'imputato ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALZANI GIANFRANCO nato a SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA il 12/11/1952 avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha rideterminato la durata delle pene accessorie inflitte a Salzani Gianfranco, in primo grado riconosciuto colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, L.F.) e di abusiva duplicazione di un programma informatico (art. 171-bis I. 633 del 1941), commessi in danno della Project Technology Sri., dichiarata fallita il 10 marzo 2014, con il distrarre, a proprio favore, somme di denaro di pertinenza della fallita per un ammontare di Euro 299.507,25 e, in favore della Azienda Sostenibile Srl., il software denominato CDP, del valore di Euro 400.000,00, iscritto tra le immobilizzazioni materiali della fallita stessa, effettuandone un'abusiva duplicazione; tanto compiendo nella veste di amministratore di fatto della Project Tecnology Sri..
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. e il vizio di motivazione. Si deduce, a sostegno, che, avuto riguardo, all'orientamento interpretativo secondo il quale risponde del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività prestata, anche in assenza di una corrispondente delibera societaria (Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Rv. 273576), aveva errato la Corte territoriale nel ritenere che l'onere di provare la congruità delle somme incassate incombesse sull'imputato, trattandosi di accertamento di cui, invece, si sarebbe dovuto far carico il giudice di merito. 2.2.
Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione quanto alle statuizioni di condanna per i delitti di cui ai capi b) e c) della rubrica. Si assume, in proposito, che, i giudici di merito, travisando il contenuto della prova documentale costituita dalla transazione intercorsa tra la Curatela della Project Sri. e il Salzani, avevano ritenuto che il software CDP fosse stato oggetto di distrazione e di indebita duplicazione in danno della fallita perché lo stesso le apparteneva, quand'invece era incontestato che il predetto bene immateriale fosse t di esclusiva proprietà dell'imputato, che, pertanto, era legittimato a disporne a sua discrezione.
3. Con requisitoria in data 11 febbraio 2021, regolarmente notificata alle parti, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Dottor Tomaso Epidendio, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Con memoria in data 23 febbraio 2021, il difensore dell'imputato ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi.
5. Con memorie in data 17 febbraio 2021 e 28 ottobre 2021, il difensore della parte civile costituita, Fallimento Project Technology Sri., ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e che in favore della parte civile siano liquidate le spese per la difesa nel grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, facendo retta applicazione dei principi affermati dall'orientamento nel cui solco si inserisce la pronuncia di questa Corte richiamata dal ricorrente, ha ben evidenziato come, in assenza di previsioni, contenute nell'atto costitutivo ovvero nello statuto societario, o di deliberazioni, contenute in una decisione dell'assemblea dei soci, che individuassero il compenso spettante all'amministratore per l'attività professionale svolta in favore della società o, comunque, le debenze da riconoscere a questi in relazione a specifiche prestazioni effettuate, sarebbe stato onere allegativo dell'imputato, correlato alla avanzata richiesta di riqualificazione della condotta addebitatagli - di ripetuto incameramento di somme di denaro di pertinenza della società fallita - nei termini del delitto di bancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, L.F., fornire concludenti indicazioni di dati ed elementi tali da consentire al giudice di accertare la congruità delle somme percepite rispetto all'attività prestata.
Presupponendo, infatti, il detto doveroso accertamento o la sussistenza di «crediti liquidi ed esigibili» (Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013 - dep. 03/02/2014, in motivazione; Sez. 5, n. 28077 del 15/04/2011, parimenti in motivazione) ovvero il confronto: «con quanto normalmente percepito dall'amministratore a titolo di compenso negli anni precedenti quando la società non trovavasi in stato di insolvenza o a quanto percepito dagli amministratori di società analoghe» (Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, in motivazione), incombe sull'interessato l'onere di portare a conoscenza del giudice elementi informativi, non evincibili dal compendio probatorio, atti a specificamente delineare il contenuto della propria petizione qualificatoria in melius.
Donde, poiché a tanto non si è adempiuto neppure in questa sede, non essendo state lumeggiate le evidenze fattuali poste a disposizione del giudice d'appello ed ingiustificatamente non considerate, la doglianza sul punto è anche generica.
2. Pecca di genericità anche il secondo motivo di ricorso. Conformandosi alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, possono costituire oggetto di distrazione non solo i beni in proprietà del fallito, ma anche tutte le componenti attive del suo patrimonio, ivi inclusi i diritti reali e personali di godimento (Sez. 5, n. 38434 del 30/05/2019, Rv. 277116), posto che il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato in premessa, va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo di beni materiali ed immateriali (Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Rv. 256252), che abbiano fatto ingresso nella disponibilità del fallito (Sez. 5, n. 13556 del 27/02/2015, Rv. 262899), senza che occorra un valido rapporto negoziale quale presupposto della loro acquisizione (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, in motivazione), la Corte territoriale ha plausibilmente rilevato come il software CDP di dovesse ritenere appartenente alla Project Technology Sri., poiché questa, iscrivendolo in bilancio tra le sue immobilizzazioni materiali per un valore pari ad Euro 400.000,00, vi aveva sostanzialmente impresso una specifica destinazione quale bene strumentale costituente elemento del patrimonio societario, suscettibile, come tale, di essere oggetto di distrazione, attraverso la cessione a terzi; distrazione che, nel caso che occupa, era stata realizzata mediante la sua abusiva duplicazione in favore della Azienda Sostenibile Srl. di fatto gestita dal Salzani, al pari della fallita.
Ne viene che, alla stregua di ciò, le doglianze del ricorrente, nel replicare i rilievi fondati sul significato probatorio da assegnare alla transazione intercorsa con la Curatela della Project Technology Srl., si dimostrano privi di correlazione con la ratio decidendi sottesa all'affermazione di sussistenza del fatto quanto ai delitti di cui ai capi b) e c).
3. Per tutto quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in Euro 2.415,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2.415,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene