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Sentenza — n. 1106/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding witness reliability and evidence evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1106/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court erred by prioritizing a witness's initial identification over later testimony about mere resemblance and failed to properly examine vehicle plate evidence. The court rejected these claims, noting the lower court correctly balanced the witness's initial certainty against the passage of time and adequately addressed the defense's arguments regarding the vehicle's ownership.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the appellate court's reasoning regarding witness reliability and evidence evaluation is coherent and rational, and the appellant's arguments merely reiterate previous defenses without new legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded witness reliability criminal procedure code evidence evaluation passage of time spending costs carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO GUERRINO nato a ROMA il 23/11/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 24 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Guerrino Di Guglielmo per il delitto di lesioni personali volontarie ai danni di Colombage Sudatah Dhamika Fernando.

2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prevalenza accordata dalla Corte territoriale all'affidabilità del primo riconoscimento del prevenuto effettuato dal testimone oculare con assoluta certezza rispetto a quello successivamente svolto in udienza, quando il dichiarante si è espresso in termini di mera somiglianza. Peraltro, la Corte di merito avrebbe trascurato che la foto mostrata al teste risaliva a dieci anni prima rispetto al fatto contestato e che l'unico dato oggettivo idoneo ad individuare l'autore del fatto era la targa dell'autovettura, intestata però a soggetto diverso dall'imputato, che non era stato neanche escusso.

3. Secondo le conclusioni scritte del Procuratore generale, il ricorso va rigettato perché esso si limita a riproporre gli argomenti già sollevati dinanzi al giudice di merito, prospettando un ragionamento alternativo a dispetto di un costrutto in cui vengono ricostruiti gli eventi che portarono all'identificazione del ricorrente come autore dell'aggressione e l'inverosimiglianza dell'ipotesi alternativa offerta dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello, con ragionamento coerente e razionale, ha valorizzato il riconoscimento certo nel corso delle indagini da parte del teste oculare Munasinghe Manoj, avvenuto pochi giorni dopo i fatti (collocati il 4 ottobre 2014); nel contempo, i Giudici di appello hanno spiegato le incertezze manifestate dal medesimo soggetto che pure ha confermato il riconoscimento dell'imputato al 70 % — nel corso del dibattimento il 5 giugno 2017, in ragione del tempo trascorso, correttamente adoperando una consolidata massima di esperienza, secondo la quale il decorso del tempo è circostanza idonea ad affievolire il ricordo.

Non è, inoltre, manifestamente illogica, la proposizione che la Corte di merito ha dedicato all'espressione "assoluta certezza" presente nel verbale dell'individuazione effettuata nel corso delle indagini ed attribuita al soggetto chiamato al riconoscimento; pur ammettendo la scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del Munasinghe, infatti, la Corte di appello ha ricondotto l'utilizzo dell'espressione alla polizia giudiziaria quale trasposizione della convinzione mostrata dal teste. Il ricorso, infine, si espone ad una valutazione di aspecificità quando, accennando al tema della mancata esplorazione della prova a discarico legata all'utilizzo dell'autovettura intestata ad un soggetto terzo, pare non avvedersi che la Corte distrettuale ha vagliato l'argomento difensivo, neutralizzando la valenza scagionante delle dichiarazioni del presunto utilizzatore del veicolo (figlio del proprietario dell'autovettura), sia perché essa restituiva una ricostruzione del fatto completamente diversa da quella fornita dalla persona offesa, da sua moglie e dal teste Munasinghe circa la dinamica dell'occorso, sia perché tale versione era stata fornita intempestivamente in dibattimento il 10 maggio 2018, pur essendo Di Rocco amico dell'imputato ed essendo, dunque, in condizione di essere indicato ed escusso nell'immediatezza per fornire la sua versione liberatoria.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente , Paola Borrelli R