Sentenza — n. 1092/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFAZIO PAOLO nato a CATANIA il 11/08/1955 2. GIMMILLARO ANDREA nato a BRONTE il 07/03/1985 avverso la sentenza del 11/03/2019 del GIUDICE DI PACE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 585 cod. pen; Sentenza — n. 1092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, condivisibilmente, ha qualificato gli atti di appello come ricorsi per cassazione, in quanto la sentenza del giudice di pace non era appellabile ex art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, vedendosi in ipotesi di condanna a pena pecuniaria, senza statuizioni civili.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. FAZIO PAOLO nato a CATANIA il 11/08/1955 2. GIMMILLARO ANDREA nato a BRONTE il 07/03/1985 avverso la sentenza del 11/03/2019 del GIUDICE DI PACE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Messina ha dichiarato Gimmillaro Andrea colpevole del reato di cui all'art. 582 cod. pen. e Fazio Paolo colpevole del reato di cui all'art. 585 cod. pen., condannando il primo alla pena di euro 600 di multa e il secondo alla pena di euro 300 di multa.
2. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli imputati, con separati atti a firma del comune difensore, avv. Domenico Risiglione del foro di Catania.
3. Il Tribunale, condivisibilmente, ha qualificato gli atti di appello come ricorsi per cassazione, in quanto la sentenza del giudice di pace non era appellabile ex art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, vedendosi in ipotesi di condanna a pena pecuniaria, senza statuizioni civili.
4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Gli atti di impugnazione sono sottoscritti dall'avv. Domenico Risiglione del foro di Catania, che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ricorre, pertanto, la causa di inammissibilità di cui all'ad. 613 cod. proc. pen.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Nraria Morosini Paolo Antonio Bruno Corte Supre