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Sentenza — n. 1079/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1079/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ELIA VALERIA GAUDENZIA nato a CASTELVETRANO il 02/04/1975 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ud,e5 il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore KATE TASSONE cha concluso chiedendo 644U.£2 , ce« .--n,.‘mst., i ,-toe 12'f 2:3 10, 4 3 Ctt,n1 k-att, e. 49-6p-o. udjit il difensore À.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, articolo 157 cod. pen, art. 531 c.p, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 531 c.p.p, a sua volta, prevede l'obbligo di pronunzia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, salvo quanto disposto dall'art. 129 cit., ossia salvo che non risulti con evidenza l'innocenza dell'imputato. La Corte di appello, dopo avere rilevato che il reato contestato era prescritto, ha, in buona sostanza, escluso che potesse delinearsi una ipotesi assolutoria nel merito più favorevole, non risultando immediatamente constatabile, dagli atti, la prova della innocenza dell'imputata, né emergendo con evidenza l'assoluta contraddittorietà della prova a carico, opportunamente valorizzata dal primo giudice; con ciò rispettando formalmente quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità prova dell'identità identità dei fatti esame grafologico

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
1.Con sentenza del 11 luglio 2019, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Elia Valeria Gaudenzia per essere il reato a lei ascritto (art. 483 cod. pen.) estinto per intervenuta prescrizione.
articolo 157 cod. pen
Ma è altrettanto indubbio che nella specie non è affatto evidente l'innocenza dell'imputata per cui correttamente il giudice ha ritenuto sussistente la fattispecie estintiva di cui all'articolo 157 cod. pen.
art. 531 c.p
L'art. 531 c.p.p, a sua volta, prevede l'obbligo di pronunzia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, salvo quanto disposto dall'art.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ELIA VALERIA GAUDENZIA nato a CASTELVETRANO il 02/04/1975 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ud,e5 il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore KATE TASSONE cha concluso chiedendo 644U.£2 , ce« .--n,.‘mst., i ,-toe 12'f 2:3 10, 4 3 Ctt,n1 k-att, e. 49-6p-o. udjit il difensore À.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 11 luglio 2019, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Elia Valeria Gaudenzia per essere il reato a lei ascritto (art. 483 cod. pen.) estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputata deducendo, da un lato, il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità per avere la sentenza impugnata affermato " Che non vi è dubbio che gli atti dell'istruttoria dibattimentale non avrebbero potuto condurre con certezza alla condanna essendo insufficienti. Ma è altrettanto indubbio che nella specie non è affatto evidente l'innocenza dell'imputata per cui correttamente il giudice ha ritenuto sussistente la fattispecie estintiva di cui all'articolo 157 cod. pen. ", e, dall'altro, che il vizio di motivazione emerge dallo stesso testo della sentenza nella parte in cui si afferma " Come evidenziato dal giudice, e nei limiti di quanto sopra, la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione, in tesi falsa, è effettivamente sovrapponibile 'de visu' a quella contenuta nella carta di identità in atti, pacificamente riferibile all'imputata.

Confronto questo che, seppur con certezza non avrebbe condotto alla responsabilità penale, pone comunque ragionevoli dubbi sulla riferibilità del fatto all'imputata ". Indi si conclude che l'imputata avrebbe dovuto essere assolta nel merito, avendo il dibattimento evidenziato la carenza di prova di colpevolezza della medesima.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; il difensore dell'imputata ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, anche se il giudice di merito non compie alcuna valutazione sulla esistenza di cause di proscioglimento nel merito, la sentenza non può essere annullata con rinvio (agli effetti penali), perché lo vieta l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (così in motivazione Sez.

U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087 - 01 che argomenta alla luce delle seguenti pronunce espressamente citate : Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino; Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti; Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra). Ed ancora, hanno affermato le Sezioni Unite nella pronuncia Tettamanti che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

L'art. 531 c.p.p, a sua volta, prevede l'obbligo di pronunzia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, salvo quanto disposto dall'art. 129 cit., ossia salvo che non risulti con evidenza l'innocenza dell'imputato. La Corte di appello, dopo avere rilevato che il reato contestato era prescritto, ha, in buona sostanza, escluso che potesse delinearsi una ipotesi assolutoria nel merito più favorevole, non risultando immediatamente constatabile, dagli atti, la prova della innocenza dell'imputata, né emergendo con evidenza l'assoluta contraddittorietà della prova a carico, opportunamente valorizzata dal primo giudice; con ciò rispettando formalmente quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

Ne discende che i motivi del ricorso in esame che lamentano in buona sostanza la mancata assoluzione dell'imputata per asseriti vizi di motivazione, guardati secondo i dettami suindicati, sono palesemente inammissibili non deducendo essi l'evidenza della innocenza della Elia quanto piuttosto la insufficienza del quadro probatorio emerso a suo carico; insufficienza che non era stata affatto negata dalla corte territoriale che aveva fondato la pronuncia estintiva proprio sul presupposto della insussistenza di un quadro probatorio che conclamasse in maniera evidente la innocenza dell'imputata.

Né, a differenza di quanto assume il Sostituto Procuratore Generale, potrebbe ritenersi che la richiesta di perizia grafica sulla firma apposta in calce all'atto tacciato di falsità deponga per la evidenza dell'innocenza dell'imputata. Il solo fatto che dalla difesa fosse stata richiesta la perizia per verificare la firma apposta sul documento non è di per sé indicativo della evidenza dell'innocenza dell'imputata, a fronte peraltro di elementi comunque esistenti a carico della stessa, ma solo di esigenza difensiva di tipo probatorio che non può trovare spazio in base al chiaro dictat delle Sezioni Unite Tettamanti secondo cui la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità dì accertamento o di approfondimento.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021. Il Consigl e estensore